Art. 93 Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori 1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtu' di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente. 2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, e' disposto a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario e' a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca. 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresi' le modalita' di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonche' di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.