Art. 96 Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti 1. Le disposizioni dell'articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia gia' stata esercitata l'azione penale. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.
Note all'art. 96: - Per l'articolo 12-quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283, si veda l'articolo 70.