Art. 10 Disposizioni transitorie 1. Le imprese di vendita che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano accreditate in qualita' di controparti commerciali dei clienti finali nel SII sono provvisoriamente iscritte nell'Elenco venditori. Dalla provvisorieta' dell'iscrizione di cui al presente articolo e' data evidenza nell'elenco dei venditori pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge n. 124 del 2017. 2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo attestano mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. 3. Il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell'Elenco venditori delle imprese di cui al comma 1, verifica la dichiarazione presentata ai sensi del comma 2, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6. 4. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco venditori. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nella forma di societa' di persone o di consorzi diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); ovvero hanno un capitale sociale inferiore a centomila euro, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, o all'articolo 5, comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato adeguamento nel termine di cui al primo periodo e' causa di esclusione dall'Elenco venditori.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 82, della citata legge n. 124 del 2017: «Art. 1. (omissis). 82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. (omissis).». - Il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' riportato nelle note all'articolo 6.