Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le imprese di vendita che alla data di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento risultano accreditate in qualita' di controparti
commerciali dei clienti finali nel SII sono provvisoriamente iscritte
nell'Elenco venditori. Dalla provvisorieta' dell'iscrizione di cui al
presente  articolo  e'  data  evidenza  nell'elenco   dei   venditori
pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge n. 124 del
2017. 
  2. Entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla  data  di
adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, le
imprese di cui al comma 1 del presente  articolo  attestano  mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  da  presentare  al
Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e  4  del
presente regolamento, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  5  del
presente articolo. 
  3. Il responsabile  del  procedimento,  ai  fini  della  permanenza
nell'Elenco venditori delle imprese di cui al comma  1,  verifica  la
dichiarazione presentata ai sensi del comma  2,  nel  rispetto  della
procedura di cui all'articolo 6. 
  4. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al  comma  2
entro il termine ivi previsto  comporta  la  cancellazione  d'ufficio
dall'Elenco venditori. 
  5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, le imprese
di cui al comma 1 che alla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento operano nella forma di societa' di persone o di  consorzi
diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);  ovvero
hanno un capitale sociale inferiore a  centomila  euro,  si  adeguano
alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, o  all'articolo  5,
comma 1, entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. Il mancato adeguamento  nel  termine  di  cui  al  primo
periodo e' causa di esclusione dall'Elenco venditori. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 82,  della
          citata legge n. 124 del 2017: 
                «Art. 1. 
              (omissis). 
              82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel  sito
          internet  del  Ministero   dello   sviluppo   economico   e
          aggiornato  mensilmente.  La  pubblicazione  ha  valore  di
          pubblicita'  ai  fini  di  legge  per  tutti   i   soggetti
          interessati. 
              (omissis).». 
              - Il testo degli articoli 46  e  47,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  e'  riportato
          nelle note all'articolo 6.