Art. 3 
 
                     Requisiti di natura tecnica 
 
  1. Le imprese di vendita sono  costituite  in  una  delle  seguenti
forme: 
    a) societa' per azioni; 
    b) societa' in accomandita per azioni; 
    c) societa' a responsabilita' limitata; 
    d) societa' consortili costituite nelle forme di cui alle lettere
a), b) e c); 
    e)  aziende  speciali  di  cui  all'articolo  114   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    f) societa' cooperative; 
    g) societa' costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508  e
2509 del codice civile. 
  2. Per le imprese di vendita, l'attivita'  di  vendita  di  energia
elettrica deve  risultare  dall'oggetto  sociale  indicato  nell'atto
costitutivo o dall'oggetto indicato nello statuto  depositato  presso
il registro delle imprese. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  114,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali)   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
                «Art. 114 (Aziende speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio  comunale  o  provinciale.   L'azienda   speciale
          conforma la propria gestione ai principi contabili generali
          contenuti nell'allegato n.  1  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai
          principi del codice civile. 
              2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.  L'istituzione  conforma  la  propria
          gestione  ai  principi  contabili  generali   e   applicati
          allegati aldecreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta   il
          medesimo sistema  contabile  dell'ente  locale  che  lo  ha
          istituito, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  151,
          comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di  non
          tenere  la  contabilita'  economico  patrimoniale  di   cui
          all'art.  232,  comma  3,   puo'   imporre   alle   proprie
          istituzioni       l'adozione       della       contabilita'
          economico-patrimoniale. 
              3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
              4.  L'azienda  e  l'istituzione  conformano   la   loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio  economico,
          considerando anche i proventi derivanti dai  trasferimenti,
          fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo  del  pareggio
          finanziario. 
              5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
              5-bis.  Le  aziende  speciali  e  le   istituzioni   si
          iscrivono e depositano i propri bilanci al  registro  delle
          imprese     o     nel     repertorio     delle      notizie
          economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
          entro il 31 maggio di ciascun anno. 
              6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
              7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
              8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti dell'azienda da  sottoporre  all'approvazione
          del consiglio comunale: 
                a) il piano-programma, comprendente un  contratto  di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
                b) il budget economico almeno triennale; 
                c) il bilancio di esercizio; 
                d) il piano degli indicatori di bilancio. 
              8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono  fondamentali  i
          seguenti    atti     dell'istituzione     da     sottoporre
          all'approvazione del consiglio comunale: 
                a) il piano-programma, di  durata  almeno  triennale,
          che   costituisce   il    documento    di    programmazione
          dell'istituzione; 
                b)  il  bilancio  di  previsione  almeno   triennale,
          predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, completo dei relativi allegati; 
                c) le variazioni di bilancio; 
                d) il rendiconto della gestione  predisposto  secondo
          lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
          23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive   modificazioni,
          completo dei relativi allegati.».