Art. 4 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. Gli amministratori, i  legali  rappresentanti,  i  sindaci  e  i
direttori generali delle imprese di vendita non devono: 
    a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del  codice
civile; 
    b) essere stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
    1) a pena detentiva per uno dei reati previsti  dalle  norme  che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle
norme in materia  di  mercati  e  strumenti  finanziari,  in  materia
tributaria e di strumenti di pagamento; 
    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del
libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e
dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e  dell'insolvenza  di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
    3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno  per  uno
dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro  II
del  codice  penale  contro  la  pubblica  amministrazione,  l'ordine
pubblico, la fede pubblica, l'economia  pubblica,  l'industria  e  il
commercio e il patrimonio. 
  2. Le imprese di vendita non devono essere: 
    a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, oppure essere
sottoposte ad altra procedura con  finalita'  liquidatoria  o  a  una
procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni; 
    b) nello stato di concordato preventivo, salvo se  in  condizioni
di continuita' aziendale, oppure essere sottoposte  a  una  procedura
finalizzata alla dichiarazione dello stesso. 
  3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti  anche
dalle  imprese  appartenenti  al  medesimo  gruppo,  ai  sensi  degli
articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, delle  imprese  di
vendita. 
  4. Il titolare del trattamento e' autorizzato  a  trattare  i  dati
personali relativi alle condanne penali  e  ai  reati  o  a  connesse
misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
nei limiti e per le finalita' previsti dal presente regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
               - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Il titolo XI, del Libro V, del codice  civile,  reca:
          «Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi  e
          di altri enti privati». 
              - Il riferimento al regio decreto  16  marzo  1942,  n.
          267, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
          legge 19 ottobre 2017, n. 155) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O. 
              - Il titolo II, del Libro II, del codice penale,  reca:
          «Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione». 
              - Il titolo V, del Libro II, del codice  penale,  reca:
          «Dei delitti contro l'ordine pubblico». 
              - Il titolo VII, del Libro II, del codice penale, reca:
          «Dei delitti contro la fede pubblica». 
              - Il titolo VIII, del  Libro  II,  del  codice  penale,
          reca: «Dei delitti contro l'economia pubblica,  l'industria
          e il commercio». 
              - Il titolo XIII, del  Libro  II,  del  codice  penale,
          reca: «Dei delitti contro il patrimonio». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  da  2497  a
          2497-septies del codice civile: 
                «Art. 2497 (Responsabilita'). -  Le  societa'  o  gli
          enti   che,   esercitando   attivita'   di   direzione    e
          coordinamento   di   societa',   agiscono    nell'interesse
          imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi
          di corretta gestione  societaria  e  imprenditoriale  delle
          societa'  medesime,  sono  direttamente  responsabili   nei
          confronti dei soci di queste per  il  pregiudizio  arrecato
          alla  redditivita'  ed  al  valore   della   partecipazione
          sociale, nonche' nei confronti dei creditori sociali per la
          lesione  cagionata  all'integrita'  del  patrimonio   della
          societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta
          mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita'
          di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato
          anche a seguito di operazioni a cio' dirette. 
              Risponde in solido chi abbia comunque  preso  parte  al
          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
          abbia consapevolmente tratto beneficio. 
              Il socio ed il creditore sociale possono  agire  contro
          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione
          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla
          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e
          coordinamento. 
              Nel   caso   di   fallimento,    liquidazione    coatta
          amministrativa e amministrazione straordinaria di  societa'
          soggetta ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione
          spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
          o   dal   commissario   liquidatore   o   dal   commissario
          straordinario.» 
                «Art. 2497-bis  (Pubblicita').  -  La  societa'  deve
          indicare  la  societa'  o  l'ente  alla  cui  attivita'  di
          direzione e coordinamento e' soggetta negli  atti  e  nella
          corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a  cura  degli
          amministratori,  presso  la  sezione  del  registro   delle
          imprese di cui al comma successivo. 
              E' istituita presso il registro delle imprese  apposita
          sezione nella quale sono indicate le societa'  o  gli  enti
          che esercitano attivita' di  direzione  e  coordinamento  e
          quelle che vi sono soggette. 
              Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
          comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,  o
          le  mantengono  quando  la  soggezione  e'  cessata,   sono
          responsabili dei danni che la mancata  conoscenza  di  tali
          fatti abbia recato ai soci o ai terzi. 
              La societa' deve esporre,  in  apposita  sezione  della
          nota  integrativa,  un  prospetto  riepilogativo  dei  dati
          essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o  dell'ente
          che  esercita  su  di  essa  l'attivita'  di  direzione   e
          coordinamento. 
              Parimenti, gli  amministratori  devono  indicare  nella
          relazione sulla gestione  i  rapporti  intercorsi  con  chi
          esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con  le
          altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto  che
          tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
          e sui suoi risultati.» 
                «Art. 2497-ter (Motivazione delle  decisioni).  -  Le
          decisioni delle societa' soggette ad attivita' di direzione
          e coordinamento,  quando  da  questa  influenzate,  debbono
          essere   analiticamente   motivate   e   recare    puntuale
          indicazione  delle  ragioni  e  degli  interessi   la   cui
          valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse  viene  dato
          adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.» 
                «Art. 2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di
          societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento
          puo' recedere: 
                  a)  quando  la  societa'  o  l'ente  che   esercita
          attivita' di direzione e coordinamento  ha  deliberato  una
          trasformazione che  implica  il  mutamento  del  suo  scopo
          sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo  oggetto
          sociale consentendo l'esercizio di attivita'  che  alterino
          in modo sensibile e  diretto  le  condizioni  economiche  e
          patrimoniali  della  societa'  soggetta  ad  attivita'   di
          direzione e coordinamento; 
                  b) quando a favore del socio sia stata pronunciata,
          con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'
          di direzione e coordinamento ai sensi  dell'articolo  2497;
          in tal caso il diritto di recesso  puo'  essere  esercitato
          soltanto per l'intera partecipazione del socio; 
                  c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita'  di
          direzione e coordinamento, quando  non  si  tratta  di  una
          societa' con azioni quotate in mercati regolamentati  e  ne
          deriva   un'alterazione   delle   condizioni   di   rischio
          dell'investimento e non venga promossa un'offerta  pubblica
          di acquisto. 
              Si  applicano,  a  seconda  dei  casi  ed   in   quanto
          compatibili, le disposizioni previste  per  il  diritto  di
          recesso del socio nella societa' per azioni o in  quella  a
          responsabilita' limitata.» 
                «Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attivita' di
          direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a
          favore  della  societa'  da  chi  esercita   attivita'   di
          direzione e coordinamento nei suoi  confronti  o  da  altri
          soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.» 
                «Art. 2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di  quanto
          previsto  nel  presente  capo,  si  presume   salvo   prova
          contraria che l'attivita' di direzione e  coordinamento  di
          societa' sia esercitata dalla societa'  o  ente  tenuto  al
          consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla
          ai sensi dell'articolo 2359.» 
                «Art. 2497-septies (Coordinamento fra societa'). - Le
          disposizioni del presente capo si applicano  altresi'  alla
          societa'  o  all'ente  che,  fuori  dalle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e
          coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le
          societa' medesime o di clausole dei loro statuti.». 
              - Il riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del
          2016, e' riportato nelle note alle premesse.