Art. 2 
 
      Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  come  da  ultimo  incrementato
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni  di
euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per
20 milioni di euro in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province. Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  10  dicembre
2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma  1,  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente
incrementato di  320  milioni  di  euro  per  il  2022  destinati  al
riconoscimento di un  contributo,  calcolato  sulla  base  dei  costi
sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento  di  costo,  al
netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sostenuto  nel   secondo
quadrimestre  2022,  per  l'acquisto  dell'energia  elettrica  e  del
carburante per l'alimentazione dei mezzi di  trasporto  destinati  al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o
ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al  fondo
risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione  delle
risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura
proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di
spesa. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro 15 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle  risorse  tra  gli
enti territoriali competenti per i servizi di  trasporto  pubblico  e
regionali interessati e le modalita' per il riconoscimento, da  parte
dell'ente  concedente  ovvero  affidante  il  servizio  di  trasporto
pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di  trasporto
pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea,   alla   concessionaria   del    servizio    ferroviario
Domodossola-confine svizzero, alla gestione  governativa  navigazione
laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa  ivi  previsto,
nonche' le relative modalita' di rendicontazione. 
  4.  Al  fine  di  permettere  il  contenimento  delle   conseguenze
derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del
gas naturale, e' autorizzata la spesa di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il
31 dicembre a CSEA. 
  5. E' autorizzata per l'anno 2022  a  favore  dell'ANAS  S.p.A.  la
spesa di 176 milioni di euro di cui: 
    a)  125  milioni  di  euro  per  il  2022,  da   destinare   alla
compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei  costi
sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle  strade
nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della  societa'  di
adeguate misure di efficientamento energetico  per  la  compensazione
degli oneri degli anni successivi; 
    b) 51  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da  destinare  alla
copertura  degli  oneri  connessi  alle  attivita'  di  monitoraggio,
sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle
strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21   novembre   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22
del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte,  Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022. 
  6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede  ai
sensi dell'articolo 4.