Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1.196 milioni di euro per l'anno 2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; d) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a); e) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a); f) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; g) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; h) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; i) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189. 3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 4. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.