Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307 e' incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e dal  comma  1  del
presente articolo, determinati in 1.196 milioni di  euro  per  l'anno
2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di  euro  per
l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli  effetti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro
per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50  milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a  145  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a  240  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    c) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    d) quanto a 391,19 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  e  14,26
milioni di  euro  per  l'anno  2024,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro  per  l'anno
2024,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a); 
    e) quanto  a  3,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2024  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1,
comma 1, lettera a); 
    f) quanto a 20,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    g) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    h) quanto  a  39  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo  di
parte corrente di cui all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234; 
    i) quanto  a  81  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui  all'articolo  1,
comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
    l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e  50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024  e  2025,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre2008, n.189. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
  4. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei  contratti  di
supplenza breve e saltuaria del personale scolastico  e'  autorizzata
la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede, per il  medesimo  anno,  mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.