Art. 30 Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica 1. All'articolo 133, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «del paragrafo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei paragrafi 1 e 4».
Note all'art. 30: - Si riporta l'art. 133 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 133 (Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 82)). - 1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piu' dei seguenti valori: a) 1 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d) 50 mSv di dose equivalente per le estremita'. 2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all'art. 146, comma 7. 3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato XXII sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonche' per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di valutazione stabilite al predetto paragrafo. 4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B. 5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all'art. 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalita' di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di un esperto di radioprotezione. 7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, e' classificata Zona Controllata. 8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall'art. 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, e' classificata Zona Sorvegliata. 9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l'ISIN, possono essere stabilite particolari modalita' di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato XXII. 10. I criteri, le categorie e le modalita' di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.".