art. 1 (commi 101-200)
  101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati,  o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti  all'atto  della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto  si  applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura  dell'8  per  cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate  non  operative
in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento dell'assegnazione, della cessione o della  trasformazione.
Le  riserve  in   sospensione   d'imposta   annullate   per   effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle  delle  societa'  che  si
trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura  del
13 per cento. 
 
  102. Per gli immobili, su richiesta della societa' e  nel  rispetto
delle  condizioni  prescritte,  il   valore   normale   puo'   essere
determinato in misura  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo
del comma 4 dell'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale  del  bene,  determinato  ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, o, in alternativa, ai  sensi  del  primo  periodo  del  presente
comma, e' computato in misura non inferiore a uno dei due valori. 
 
  103.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote
possedute dai soci delle societa' trasformate deve  essere  aumentato
della differenza assoggettata a imposta  sostitutiva.  Nei  confronti
dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi  1  e
da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al  netto  dei
debiti accollati, riduce  il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
azioni o delle quote possedute. 
 
  104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai  commi  da
100  a  102,  le  aliquote  dell'imposta  proporzionale  di  registro
eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
 
  105. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni dei  commi  da
100 a 104 devono versare il 60  per  cento  dell'imposta  sostitutiva
entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il  30  novembre
2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano  le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
 
  106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  121,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio
2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al  citato
comma  121  dell'articolo  1  della  legge  n.  208  del  2015   sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno
2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente
comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023. 
 
  107. All'articolo 5 della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  in
materia di rideterminazione dei valori di acquisto di  partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «  Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni »; 
 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Agli effetti  della  determinazione  delle  plusvalenze  e
minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per  i  titoli,
le quote o i  diritti  negoziati  nei  mercati  regolamentati  o  nei
sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti  alla  data  del  1°
gennaio 2023, puo' essere assunto, in luogo del  costo  o  valore  di
acquisto, il valore normale determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 4, lettera a), del medesimo testo  unico,  con  riferimento  al
mese di dicembre 2022,  a  condizione  che  il  predetto  valore  sia
assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ». 
 
  108. All'articolo 2 del decreto-legge 24  dicembre  2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni  di
impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: 
 
  « 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28  dicembre
2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione  dei  valori
di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati
regolamentati o  in  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  e  dei
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti  alla  data
del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate
fino a un massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive  alla  prima
sono dovuti gli interessi nella misura del  3  per  cento  annuo,  da
versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della  perizia
devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre  2023
». 
 
  109. Sui valori di acquisto  delle  partecipazioni  e  dei  terreni
edificabili  e  con  destinazione  agricola  rideterminati   con   le
modalita' e nei termini indicati dal  comma  2  dell'articolo  2  del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,  come  da  ultimo
modificato dal comma 108 del presente  articolo,  le  aliquote  delle
imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi  1-bis  e  2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato  dal  comma
107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7,  comma
2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono  pari  al  16  per
cento. 
 
  110. All'articolo 2 del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: « 4-ter. Le agevolazioni
di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a
titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli
in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore  di
persone fisiche di eta' inferiore  a  quaranta  anni  che  dichiarino
nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine  di
ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione  previdenziale
e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali ». 
 
  111. Il secondo comma dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  « Nei territori montani di cui al primo comma, i  trasferimenti  di
proprieta'  a  qualsiasi  titolo  di  fondi  rustici  a   favore   di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli  professionali,  iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono  soggetti
alle imposte di registro e  ipotecaria  nella  misura  fissa  e  sono
esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui  al
presente comma si  applicano  anche  ai  trasferimenti  a  favore  di
soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e
assistenziale di cui al primo  periodo,  con  apposita  dichiarazione
contenuta nell'atto  di  acquisto,  si  impegnano  a  coltivare  o  a
condurre direttamente il fondo per  un  periodo  di  cinque  anni;  i
predetti soggetti decadono dalle agevolazioni  se,  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto,  alienano
volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di  condurli
direttamente. Le stesse agevolazioni  si  applicano  anche  a  favore
delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ». 
 
  112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  i  redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio si  considerano
realizzati  a  condizione  che,  su  opzione  del  contribuente,  sia
assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi,  con
l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle  quote
o azioni alla data del 31 dicembre  2022  e  il  costo  o  valore  di
acquisto o di sottoscrizione. 
 
  113. L'opzione di cui al comma 112 e' resa entro il 30 giugno  2023
mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale  e'
intrattenuto un rapporto di custodia,  amministrazione,  gestione  di
portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai  commi  1  e  6-bis
dell'articolo  26-quinquies  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2,  2-ter,  5  e  7
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,  ai  commi  1,
2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410,  nonche'  ai  commi  2  e  4  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne  ricevono  provvista  dal
contribuente. In assenza di un rapporto di custodia,  amministrazione
o gestione di portafogli o di altro stabile  rapporto,  l'opzione  e'
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal
contribuente, che provvede  al  versamento  dell'imposta  sostitutiva
entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui  redditi
dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a
tutte le quote  o  azioni  appartenenti  ad  una  medesima  categoria
omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonche' alla  data
di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al  comma  112  non  puo'
essere esercitata in relazione alle quote o azioni  di  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio  detenute  in  rapporti   di
gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione  di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
  114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e
V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi  di
cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-quater),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza  tra
il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i
premi versati, si  considerano  corrisposti,  a  condizione  che,  su
richiesta  del   contraente,   tale   differenza   sia   assoggettata
dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle  imposte
sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta  sostitutiva  e'
versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.  La
provvista  dell'imposta  sostitutiva  e'  fornita   dal   contraente.
L'imposta sostitutiva non e' compensabile con il credito d'imposta di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002,  n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
265. I contratti per i quali e' esercitata l'opzione di cui al  primo
periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1°
gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle  disposizioni  del
presente comma i  contratti  di  assicurazione  la  cui  scadenza  e'
prevista entro il 31 dicembre 2024. 
 
  115. Al fine di contenere gli effetti  dell'aumento  dei  prezzi  e
delle tariffe del settore energetico per le imprese e i  consumatori,
e'  istituito  per  l'anno  2023  un   contributo   di   solidarieta'
temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti
che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva  vendita
dei  beni,  l'attivita'  di  produzione  di  energia  elettrica,  dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o  di
estrazione di gas  naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di  energia
elettrica, di gas metano  e  di  gas  naturale  e  dei  soggetti  che
esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione  e  commercio  di
prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti
che, per la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo  definitivo
energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o
che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti  da
altri Stati dell'Unione europea. Il  contributo  non  e'  dovuto  dai
soggetti che svolgono l'attivita' di  organizzazione  e  gestione  di
piattaforme per lo  scambio  dell'energia  elettrica,  del  gas,  dei
certificati  ambientali  e  dei  carburanti,  nonche'  dalle  piccole
imprese e dalle microimprese che esercitano l'attivita' di  commercio
al dettaglio di carburante per autotrazione identificata  dal  codice
ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei
ricavi del periodo d'imposta antecedente a  quello  in  corso  al  1°
gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti. 
 
  116.  Il  contributo  di  solidarieta'  e'  determinato  applicando
un'aliquota pari al 50  per  cento  sull'ammontare  della  quota  del
reddito complessivo determinato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la
media dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' conseguiti  nei  quattro  periodi  di  imposta
antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui  la
media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a
zero. L'ammontare del contributo straordinario,  in  ogni  caso,  non
puo' essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio  antecedente  a
quello in corso al 1° gennaio 2022. 
 
  117. Il contributo di solidarieta' dovuto, determinato ai sensi del
comma 116, e' versato entro il sesto  mese  successivo  a  quello  di
chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al  1°  gennaio
2023. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge  approvano  il
bilancio  oltre  il  termine   di   quattro   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il  mese  successivo  a
quello di approvazione del bilancio. I  soggetti  con  esercizio  non
coincidente con l'anno solare possono effettuare  il  versamento  del
contributo entro il 30 giugno 2023. 
 
  118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
 
  119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione
del contributo di solidarieta', nonche' del contenzioso, si applicano
le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
 
  120. All'articolo 37  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «
Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari
dell'anno 2021 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti
»; 
 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »; 
 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
 
  « 3-bis.  Non  concorrono  alla  determinazione  dei  totali  delle
operazioni attive e passive, di cui al  comma  3,  le  operazioni  di
cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni  o  altri  titoli  non
rappresentativi di merci e  quote  sociali  che  intercorrono  tra  i
soggetti di cui al comma 1. 
 
  3-ter.  Non  concorrono  alla  determinazione  dei   totali   delle
operazioni attive, di cui  al  comma  3,  le  operazioni  attive  non
soggette a IVA per carenza del  presupposto  territoriale,  ai  sensi
degli articoli da 7 a 7-septies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e  nella  misura  in  cui  gli
acquisti ad esse afferenti siano territorialmente  non  rilevanti  ai
fini dell'IVA ». 
 
  121. Se per effetto delle modificazioni apportate  all'articolo  37
del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma  120  del  presente
articolo: 
 
    a)  l'ammontare  del  contributo  risulta  maggiore   di   quello
complessivamente dovuto entro il  30  novembre  2022,  il  versamento
dell'importo residuo e' effettuato entro il  31  marzo  2023  con  le
modalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241; 
 
    b)  l'ammontare  del  contributo   risulta   minore   di   quello
complessivamente dovuto  entro  il  30  novembre  2022,  il  maggiore
importo versato puo' essere  utilizzato  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, a decorrere dal 31 marzo 2023. 
 
  122. Al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 39-octies: 
 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e' costituito  dalla
somma dei seguenti elementi: 
 
    a)  un  importo  specifico  fisso   per   unita'   di   prodotto,
determinato, per l'anno 2023, in 28 euro  per  1.000  sigarette,  per
l'anno 2024  in  28,20  euro  per  1.000  sigarette  e,  a  decorrere
dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette; 
 
    b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base,
di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al
prezzo di vendita al pubblico »; 
 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
 
      3) al comma 5, lettera  c),  le  parole:  «  euro  130  »  sono
sostituite dalle seguenti: « euro 140 »; 
 
      4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,  comma  1,
lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di  cui  all'articolo
7, paragrafo 4, della direttiva  2011/64/UE  del  Consiglio,  del  21
giugno 2011, e' pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma
dell'accisa globale costituita  dalle  due  componenti  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta  sul
valore aggiunto calcolate  con  riferimento  al  "PMP-sigarette";  la
medesima percentuale e' determinata al 98,50  per  cento  per  l'anno
2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025 »; 
 
      5) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a  decorrere  dall'anno
2023, e' determinata l'incidenza percentuale dell'importo di  cui  al
comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato
con riferimento al "PMP-sigarette"  rilevato  in  relazione  all'anno
precedente; qualora la predetta  incidenza  percentuale  non  risulti
compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8,  paragrafo  4,  della
direttiva 2011/64/UE del  Consiglio,  del  21  giugno  2011,  con  il
medesimo decreto  e'  conseguentemente  rideterminata,  entro  il  1°
gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica
in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino
minori  entrate  erariali,  rispetto  all'anno   solare   precedente,
relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette »; 
 
    b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al quaranta
per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti:  «  ,
al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio
2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal  1°
gennaio 2026 »; 
 
    c)  all'articolo  62-quater,  comma  1-bis,  le  parole:   «   al
venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento  e  al  dieci  per
cento dal 1° gennaio 2023 »; 
 
    d) all'articolo 62-quater.1: 
 
      1) al comma 2: 
 
        1.1) alla lettera c), le parole: « da uno  Stato  dell'Unione
europea » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  da  un  altro  Stato
dell'Unione europea »; 
 
        1.2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
 
    « c-bis)  il  soggetto  avente  sede  nel  territorio  nazionale,
autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad  effettuare  l'immissione  in
consumo dei prodotti di cui al  comma  1  provenienti  da  uno  Stato
dell'Unione europea »; 
 
      2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli  »  sono  aggiunte  le  seguenti:   «
all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati
i prodotti di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, dopo le parole:
« Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, » sono inserite  le
seguenti: « l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare  i
prodotti di cui al comma 1, »; 
 
      3) al comma 4, le parole: « da uno Stato dell'Unione europea  »
sono sostituite dalle seguenti:  «  da  un  altro  Stato  dell'Unione
europea »; 
 
      4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
 
  « 4-bis. Il  soggetto  di  cui  al  comma  2,  lettera  c-bis),  e'
preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti
i prodotti di cui al comma  1.  A  tale  fine  il  medesimo  soggetto
presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in  forma  telematica,  in
cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui
al comma 16, le generalita' del rappresentante  legale,  il  possesso
dei requisiti stabiliti, per la  gestione  dei  depositi  fiscali  di
tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione  del
deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1,  la
denominazione  e  il  contenuto  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1
provenienti da Stati  dell'Unione  europea  che  saranno  immessi  in
consumo nel territorio nazionale, la quantita' di  prodotto  presente
in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
 
  4-ter.  L'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  effettuati   i
controlli di  competenza  e  verificata  l'idoneita'  della  cauzione
prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui  ai  commi
3, 4 e  4-bis,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento
dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi  commi
3, 4 e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta »; 
 
      5) al comma 5, dopo le parole: «  Per  il  fabbricante  »  sono
inserite le seguenti: « e per il soggetto di cui al comma 2,  lettera
c-bis) »; 
 
      6) al comma 6,  le  parole:  «  ai  commi  3  e  4  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3, 4 e 4-bis »; 
 
      7) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma
2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i
prodotti di cui al comma 1, provenienti da  altri  Stati  dell'Unione
europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il  soggetto  di
cui al medesimo comma  2,  lettera  c-bis),  intendono  immettere  in
consumo nel territorio nazionale »; 
 
      8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
 
  « 9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),  puo'  solo
ricevere  i  prodotti  di  cui  al  comma  1  provenienti  da   Stati
dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in  consumo  nel
territorio nazionale attraverso la  cessione  dei  medesimi  prodotti
alle rivendite di cui al  comma  12  e  agli  esercizi  di  vicinato,
farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini  della  successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti  nel  territorio  nazionale,  l'immissione  in  consumo   si
verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite
di  cui  al  comma  12  e  agli  esercizi  di  vicinato,  farmacie  e
parafarmacie di cui al comma 13, mentre per  i  prodotti  di  cui  al
comma 1 importati da Stati non  appartenenti  all'Unione  europea  la
predetta immissione  si  verifica  all'atto  dell'importazione  degli
stessi. 
 
  9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al  comma  1,  nella
fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i  soggetti  di
cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente e' tenuto a  fornire
garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui  prodotti
spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta »; 
 
      9) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono stabilite le modalita'  per  l'approvvigionamento  dei  predetti
contrassegni di legittimazione »; 
 
      10) al comma  13,  lettera  a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « , anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo
62-quater »; 
 
      11) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei  monopoli  sono  stabiliti  il  contenuto  e  le   modalita'   di
presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  ai
commi 3, 4 e 4-bis, le modalita' di presentazione e i contenuti della
richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella
di commercializzazione di cui al comma 9,  nonche'  le  modalita'  di
tenuta dei registri e documenti contabili  in  conformita'  a  quelle
vigenti per i tabacchi  lavorati,  per  quanto  applicabili.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  emanate  le   ulteriori   prescrizioni
necessarie per l'attuazione delle disposizioni del  comma  5  e  sono
stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalita' con  le
quali i prodotti di cui al  comma  1  sono  movimentati,  nella  fase
antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis) »; 
 
    e) all'allegato I, voce: « Tabacchi lavorati »: 
 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
 
    « c) sigarette 49,50 per cento »; 
 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
 
    « d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare  le
sigarette 60 per cento ». 
 
  123. Per il perseguimento della garanzia del gettito  erariale,  di
un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore  delle  reti  di
raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresi' la  tutela  della
salute pubblica, nonche' dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti
concessioni alle innovazioni tecnologiche  quanto  agli  strumenti  e
agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme
di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate  a  titolo
oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni  per  la  raccolta  a
distanza dei giochi pubblici, assegnate ai  sensi  dell'articolo  24,
comma  13,  lettera  a),  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,   e
dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in
scadenza il 31 dicembre 2022.  Gli  importi  che  conseguentemente  i
concessionari corrispondono sono calcolati alle  medesime  condizioni
previste dalle convenzioni  accessive  alle  predette  concessioni  e
dalla normativa vigente; il corrispettivo una  tantum,  calcolato  in
proporzione alla durata della proroga, e' maggiorato del 15 per cento
rispetto alla previsione delle norme in vigore  ed  e'  versato,  per
quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15
luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per  quanto  dovuto  nell'anno
2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1°  giugno
di tale anno. 
 
  124. Per le stesse finalita' di cui al comma 123, sono prorogate  a
titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: 
 
    a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza
il 31 marzo 2023. Gli importi che  conseguentemente  i  concessionari
corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono  versati
da ciascun concessionario con le medesime  modalita'  previste  dalle
convenzioni accessive alle predette  concessioni  e  dalla  normativa
vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in  proporzione  alla
durata della proroga, e' maggiorato del 15 per  cento  rispetto  alla
previsione delle norme in vigore ed e'  versato,  per  quanto  dovuto
nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio  e  il
1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024,  in  due
rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; 
 
    b) le concessioni di realizzazione e  conduzione  delle  reti  di
gestione telematica del gioco mediante apparecchi da  divertimento  e
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773,  in  scadenza  il  29  giugno  2023.  Gli  importi  che
conseguentemente i concessionari corrispondono per  la  proroga  sono
determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per  i  nulla
osta  di  esercizio  degli  apparecchi  da  intrattenimento  di   cui
all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  e  l'importo  dei  diritti
novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera
b),  del  medesimo  testo  unico,  maggiorato  del  15  per  cento  e
proporzionato  alla  durata  della  proroga,  posseduti  da   ciascun
concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo  unitario  pagato
per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico  e'
integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due  rate
di pari importo entro il 15 luglio e il  1°  ottobre  di  tale  anno.
L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui  all'articolo
110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15
cento, e'  versato  da  ciascun  concessionario,  per  quanto  dovuto
nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio  e  il
1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024,  in  due
rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; 
 
    c) le concessioni per  la  raccolta  delle  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali,
in scadenza il 30 giugno 2024. Gli  importi  che  conseguentemente  i
concessionari corrispondono sono calcolati alle  medesime  condizioni
previste dalle convenzioni  accessive  alle  predette  concessioni  e
dalla normativa vigente e sono  versati  da  ciascun  concessionario,
maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024. 
 
  125. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli sono stabiliti gli obblighi,  per  i  concessionari,  di
presentazione di adeguate  garanzie  economiche,  proporzionate  alla
nuova definizione dei termini temporali delle proroghe  disposte  dai
commi 123 e 124. 
 
  126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi,  dopo
la lettera c-quinquies) e' inserita la seguente: 
 
    « c-sexies)  le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  realizzati
mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta  o  detenzione
di   cripto-attivita',    comunque    denominate,    non    inferiori
complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.  Ai  fini  della
presente   lettera,   per   "cripto-attivita'"   si    intende    una
rappresentazione digitale di valore o di diritti che  possono  essere
trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la  tecnologia
di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una
fattispecie fiscalmente rilevante  la  permuta  tra  cripto-attivita'
aventi eguali caratteristiche e funzioni »; 
 
    b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 e'
aggiunto il seguente: 
 
  « 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del  comma  1
dell'articolo  67   sono   costituite   dalla   differenza   tra   il
corrispettivo   percepito   ovvero   il    valore    normale    delle
cripto-attivita' permutate e il costo o il  valore  di  acquisto.  Le
plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente  alle
relative  minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle
plusvalenze, per un importo superiore a 2.000  euro,  l'eccedenza  e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che  sia
indicata nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di
imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso  di
acquisto per successione, si assume come costo il valore definito  o,
in  mancanza,  quello  dichiarato  agli   effetti   dell'imposta   di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo
il costo del donante. Il costo o valore di  acquisto  e'  documentato
con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza  il
costo e' pari a  zero.  I  proventi  derivanti  dalla  detenzione  di
cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione ». 
 
  127.  Le  plusvalenze  relative  a  operazioni  aventi  a   oggetto
cripto-attivita', comunque denominate, eseguite prima della  data  di
entrata in vigore della presente legge si considerano  realizzate  ai
sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima  data
possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68,  comma
5, del medesimo testo  unico.  Ai  fini  della  determinazione  della
plusvalenza si applica l'articolo 68, comma  6,  del  predetto  testo
unico. 
 
  128.  Al  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a)  all'articolo  5,  concernente  l'imposta  sostitutiva   sulle
plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
 
      1) alla rubrica, la parola:  «  c-quinquies)  »  e'  sostituita
dalla seguente: « c-sexies) »; 
 
      2) al comma 2, primo periodo, la parola: «  c-quinquies)  »  e'
sostituita dalla seguente: « c-sexies) »; 
 
    b) all'articolo 6,  in  materia  di  opzione  per  l'applicazione
dell'imposta sostitutiva su  ciascuna  plusvalenza  o  altro  reddito
diverso realizzato: 
 
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i  rapporti
e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma  1,
» sono inserite le seguenti: « nonche' per i rimborsi,  le  cessioni,
le permute o la detenzione di cripto-attivita' di  cui  alla  lettera
c-sexies) del medesimo comma 1, »; 
 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Per le plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla
lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1  del
presente articolo puo' essere resa agli operatori non  finanziari  di
cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »; 
 
      3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Per
le  cripto-attivita'  di  cui  all'articolo  67,  comma  1,   lettera
c-sexies), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  la
dichiarazione sostitutiva di cui  al  secondo  periodo  del  presente
comma non e' ammessa »; 
 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 4.  Per  l'applicazione  dell'imposta  su  ciascuna  plusvalenza,
differenziale  positivo  o  provento   realizzato,   escluse   quelle
realizzate mediante  la  cessione  a  termine  di  valute  estere,  i
soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli,  quote,
certificati, rapporti o  cripto-attivita'  appartenenti  a  categorie
omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o  valore
medio ponderato relativo a ciascuna categoria  dei  predetti  titoli,
quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' »; 
 
      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 6. Agli effetti del presente articolo  si  considera  cessione  a
titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 a rapporti di  custodia
o amministrazione di cui al  medesimo  comma,  intestati  a  soggetti
diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche'  a  un
rapporto  di  gestione  di  cui  all'articolo   7,   salvo   che   il
trasferimento non sia avvenuto per successione o  donazione.  In  tal
caso  la  plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento
al  valore,  calcolato  secondo  i  criteri  previsti  dal  comma   5
dell'articolo 7, alla data  del  trasferimento,  dei  titoli,  quote,
certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i  soggetti  di
cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere
l'esecuzione  delle  operazioni  fino  a  che   non   ottengano   dal
contribuente provvista per il versamento dell'imposta  dovuta.  Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui  al  comma  1  del
presente articolo rilasciano al contribuente apposita  certificazione
dalla  quale  risulti  il  valore  dei  titoli,  quote,  certificati,
rapporti o cripto-attivita' trasferiti »; 
 
      6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite  dalle
seguenti « , rapporti o cripto-attivita' »; 
 
      7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: «  I  soggetti
di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I  soggetti  di
cui ai commi 1 e 1-bis »; 
 
      8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui  al  comma  1  »
sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di  cui  ai  commi  1  e
1-bis »; 
 
    c) all'articolo 7: 
 
      1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » e' sostituita  dalla
seguente: « c-sexies) »; 
 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e  alla  fine
di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata  secondo  i   criteri
stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per  le
societa' e la borsa in attuazione del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso  dei  titoli,
quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati
regolamentati o delle  criptoattivita',  il  cui  valore  complessivo
medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando  la
facolta' del contribuente  di  revocare  l'opzione  limitatamente  ai
predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,  certificati,  rapporti  o
cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri  di  attuazione  del
presente comma »; 
 
      3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 7. Il conferimento di  titoli,  quote,  certificati,  rapporti  o
cripto-attivita' in una gestione per la quale  sia  stata  esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso  e
il soggetto gestore applica le  disposizioni  dei  commi  5,  6  e  9
dell'articolo 6. Tuttavia, nel  caso  di  conferimento  di  strumenti
finanziari o  cripto-attivita'  che  formavano  gia'  oggetto  di  un
contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione  di
cui al comma 2 del presente  articolo,  si  assume  quale  valore  di
conferimento  il  valore  assegnato  ai  medesimi   ai   fini   della
determinazione  del  patrimonio  alla  conclusione   del   precedente
contratto  di  gestione;  nel  caso  di  conferimento  di   strumenti
finanziari o  cripto-attivita'  per  i  quali  sia  stata  esercitata
l'opzione di cui all'articolo 6, si assume  quale  costo  il  valore,
determinato agli effetti dell'applicazione del  comma  6  del  citato
articolo »; 
 
      4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite  dalle
parole « , rapporti e cripto-attivita' »; 
 
      5) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai  fini  del  calcolo  della
plusvalenza, reddito, minusvalenza  o  perdita  relativi  ai  titoli,
quote, certificati, valute, rapporti e  criptoattivita'  prelevati  o
trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata  l'opzione,
si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute,  rapporti
e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il  risultato  della
gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In  tali
ipotesi  il  soggetto   gestore   rilascia   al   mandante   apposita
certificazione dalla quale  risulti  il  valore  dei  titoli,  quote,
certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' »; 
 
    d) all'articolo 10, comma 1,  la  parola:  «  c-quinquies)  »  e'
sostituita dalla seguente: « c-sexies) ». 
 
    129. Al decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  in  materia   di   trasferimenti
attraverso intermediari bancari e finanziari e  altri  operatori,  le
parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i)  e
i-bis) » e dopo le parole: «  valuta  virtuale  »  sono  inserite  le
seguenti: « ovvero in cripto-attivita' di cui all'articolo 67,  comma
1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917 »; 
 
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),   in   materia   di
trasferimenti attraverso non residenti, le parole:  «  lettera  i)  »
sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »; 
 
    c) all'articolo 4, comma 1, in materia di  dichiarazione  annuale
per gli investimenti e le attivita', al primo periodo, le  parole:  «
ovvero attivita' estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle
seguenti:  «  ,  attivita'  estere  di  natura   finanziaria   ovvero
cripto-attivita' » e, al  secondo  periodo,  le  parole:  «  e  delle
attivita' estere  di  natura  finanziaria  »  sono  sostituite  dalle
seguenti « , delle attivita' estere di  natura  finanziaria  e  delle
cripto-attivita' ». 
 
  130.  Le   maggiori   entrate   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  destinate,  anche
mediante riassegnazione, sulla base del  monitoraggio  periodico  dei
relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per  la  riduzione
della pressione fiscale », istituito nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo  il  comma  3  e'
inserito il seguente: 
 
  « 3-bis.  In  deroga  alle  norme  degli  articoli  precedenti  del
presente capo e ai commi da 1 a  1-ter  del  presente  articolo,  non
concorrono alla  formazione  del  reddito  i  componenti  positivi  e
negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita'  alla
data   di   chiusura   del   periodo   di   imposta   a   prescindere
dall'imputazione al conto economico ». 
 
  132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  si  applica  il
comma 3-bis dell'articolo 110  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  introdotto  dal  comma  131  del  presente
articolo. 
 
  133. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze  e  delle
minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1  dell'articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta  dal
comma  126,  lettera  a),  del  presente   articolo,   per   ciascuna
cripto-attivita' posseduta alla data del 1° gennaio 2023 puo'  essere
assunto, in luogo del costo o del valore di  acquisto,  il  valore  a
tale data, determinato ai sensi  dell'articolo  9  del  citato  testo
unico, a  condizione  che  il  predetto  valore  sia  assoggettato  a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del  14
per cento. 
 
  134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 e' versata,  con  le
modalita' previste dal capo III  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023. 
 
  135.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  133  puo'  essere
rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a
partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate  successive  alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per  cento  annuo,
da versare contestualmente a ciascuna rata. 
 
  136. L'assunzione del valore di cui al comma 133  quale  valore  di
acquisto non consente il realizzo  di  minusvalenze  utilizzabili  ai
sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal  comma  126,  lettera  b),  del
presente articolo. 
 
  137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133
a 136 affluiscono ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato, per essere  destinate,  anche  mediante  riassegnazione,
sulla base del monitoraggio periodico  dei  relativi  versamenti,  al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130. 
 
  138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto  1990,  n.  227,  che  non  hanno   indicato   nella   propria
dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita' detenute  entro
la  data  del  31  dicembre  2021  nonche'  i  redditi  sulle  stesse
realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello
approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui al comma 141. 
 
  139. I soggetti di cui  al  comma  138  che  non  hanno  realizzato
redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria
posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo
comma, indicando le attivita' detenute al termine di ciascun  periodo
d'imposta e versando la sanzione  per  l'omessa  indicazione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del
valore delle attivita' non dichiarate. 
 
  140. I soggetti di cui al comma 138 che  hanno  realizzato  redditi
nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione
attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo  comma  e
il pagamento di un'imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per
cento del valore delle attivita' detenute al termine di ciascun  anno
o al momento del realizzo, nonche' di un'ulteriore somma,  pari  allo
0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di
sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
 
  141. Il contenuto,  le  modalita'  e  i  termini  di  presentazione
dell'istanza di cui al comma 138 nonche' le modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 
  142.  Ferma  restando  la  dimostrazione   della   liceita'   della
provenienza  delle  somme  investite,  la  regolarizzazione   produce
effetti  esclusivamente  in  riferimento  ai  redditi  relativi  alle
attivita' di cui al comma 138 e alla non applicazione delle  sanzioni
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227. 
 
  143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138
a 142, versate ai  sensi  del  comma  140,  affluiscono  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate,
anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio  periodico
dei relativi versamenti, al Fondo per la  riduzione  della  pressione
fiscale di cui al comma 130. 
 
  144. Al comma  2-ter  dell'articolo  13  della  parte  prima  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  642,  le  parole:  «  anche  se  rappresentati  da
certificati  »  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «   anche   se
rappresentati da certificati o relative  a  cripto-attivita'  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ». 
 
  145. Alla nota 3-ter  dell'articolo  13  della  parte  prima  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:  «  anche  non   soggetti
all'obbligo di deposito, »  sono  inserite  le  seguenti:  «  nonche'
quella relativa alle cripto-attivita' di cui all'articolo  67,  comma
1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ». 
 
  146. Al comma 18 dell'articolo  19  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 124,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  A
decorrere  dal  2023,  in  luogo  dell'imposta  di   bollo   di   cui
all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  si  applica
un'imposta sul valore delle  cripto-attivita'  detenute  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato senza  tenere  conto  di  quanto
previsto dal comma 18-bis del presente articolo ». 
 
  147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla  base  del
monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia  delle  entrate,  sono
destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per  la  riduzione
della pressione fiscale di cui al comma 130. 
 
  148. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  in  materia  di  dichiarazioni  di  inizio,
variazione e cessazione attivita', dopo il comma 15-bis sono inseriti
i seguenti: 
 
  « 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al  comma
15-bis, l'Agenzia  delle  entrate  effettua  specifiche  analisi  del
rischio connesso al rilascio di nuove partite  IVA,  all'esito  delle
quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il  contribuente  a
comparire  di  persona  presso  il   medesimo   ufficio,   ai   sensi
dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per esibire la  documentazione  di  cui  agli
articoli  14  e  19  del  medesimo  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica
dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli articoli  4  e  5
del presente decreto e per dimostrare, sulla base  di  documentazione
idonea, l'assenza dei profili di  rischio  individuati.  In  caso  di
mancata comparizione di persona  del  contribuente  ovvero  di  esito
negativo dei riscontri operati sui documenti  eventualmente  esibiti,
l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. 
 
  15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in
cui la cessazione  della  partita  IVA  comporti  l'esclusione  della
stessa dalla  banca  dati  dei  soggetti  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi  15-bis  e
15-bis.1, la partita IVA puo' essere  successivamente  richiesta  dal
medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo
o rappresentante legale di societa', associazione o ente, con o senza
personalita' giuridica, costituiti successivamente  al  provvedimento
di cessazione della partita IVA,  solo  previo  rilascio  di  polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni  dalla
data del rilascio e per un importo non inferiore a  50.000  euro.  In
caso  di  eventuali  violazioni  fiscali  commesse   antecedentemente
all'emanazione  del  provvedimento  di  cessazione,  l'importo  della
fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro,
dovute a seguito di dette  violazioni  fiscali,  sempreche'  non  sia
intervenuto il versamento delle stesse ». 
 
  149. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, concernente violazioni  in  materia  di  imposte  dirette  e  di
imposta sul valore aggiunto, dopo  il  comma  7-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
 
  « 7-quater. Il contribuente destinatario del  provvedimento  emesso
ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 3.000,  irrogata  contestualmente  al
provvedimento che dispone la cessazione della  partita  IVA.  Non  si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472 ». 
 
  150. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia  delle
entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione,
anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 148. 
 
  151. Il soggetto  passivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  che
facilita, tramite  l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le
vendite  di  beni  mobili  individuati  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello  Stato,
effettuate nei confronti  di  un  cessionario  non  soggetto  passivo
dell'imposta sul valore aggiunto e' tenuto a trasmettere  all'Agenzia
delle  entrate  i  dati  relativi  ai  fornitori  e  alle  operazioni
effettuate. 
 
  152. All'articolo 6, comma  9-bis.3,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.  471,  in  materia  di  violazioni  degli  obblighi
relativi  a  operazioni  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto
applicata mediante inversione contabile, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Le disposizioni dei  periodi  precedenti  non  si
applicano e il cessionario o committente e' punito con la sanzione di
cui al comma 6 con riferimento all'imposta  che  non  avrebbe  potuto
detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili
e' stata determinata da un intento di evasione o di frode  del  quale
sia provato che il cessionario o committente era consapevole ». 
 
  153. Le somme dovute  dal  contribuente  a  seguito  del  controllo
automatizzato delle dichiarazioni relative ai  periodi  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,
richieste con le comunicazioni previste  dagli  articoli  36-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  462,  non  e'
ancora scaduto alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
ovvero  per  le  quali  le  medesime  comunicazioni  sono  recapitate
successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento
delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle
somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni  nella  misura  del  3  per
cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o  versate  in
ritardo. 
 
  154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153  avviene  secondo
le modalita' e i termini stabiliti  dagli  articoli  2  e  3-bis  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462.  In  caso  di  mancato
pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme
dovute,  la  definizione  non  produce  effetti  e  si  applicano  le
ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
 
  155. Le somme dovute a seguito del  controllo  automatizzato  delle
dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' ancora  in
corso alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  possono
essere definite con il pagamento  del  debito  residuo  a  titolo  di
imposte e contributi previdenziali,  interessi  e  somme  aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3  per  cento  senza  alcuna
riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. 
 
  156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155  prosegue
secondo le modalita' e i termini  previsti  dall'articolo  3-bis  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462.  In  caso  di  mancato
pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme
dovute,  la  definizione  non  produce  effetti  e  si  applicano  le
ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
 
  157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti  definibili  ai
sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente  alla  definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
 
  158. In deroga a quanto previsto  all'articolo  3  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito  del
controllo  automatizzato  delle  dichiarazioni  relative  al  periodo
d'imposta  in  corso  al  31  dicembre   2019,   richieste   con   le
comunicazioni  previste  dagli  articoli  36-bis  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  i
termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle   cartelle   di
pagamento, previsti  dall'articolo  25,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono prorogati di un anno. 
 
  159. All'articolo  3-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila  euro,
» sono soppresse. 
 
  160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di  quelle
relative alle addizionali regionale e comunale,  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto gia' sospesi ai sensi  dell'articolo  1,  comma  923,
lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  dell'articolo
7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  dell'articolo
39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo
13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza  il  22
dicembre 2022 si considerano tempestivi  se  effettuati  in  un'unica
soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate  di  pari
importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre  2022
e delle successive rate mensili  entro  l'ultimo  giorno  di  ciascun
mese, a decorrere dal mese di gennaio  2023.  In  caso  di  pagamento
rateale e' dovuta una maggiorazione nella  misura  del  3  per  cento
sulle  somme  complessivamente  dovute,   da   versare   per   intero
contestualmente alla prima rata. 
 
  161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio
della rateazione di cui al comma 160. In tale caso  si  applicano  le
ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
 
  162. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n.
62 del 2020, in  attuazione  dell'accordo  sottoscritto  in  data  16
dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Presidente della Regione siciliana in  materia  di  compartecipazione
regionale alla spesa  sanitaria,  e'  riconosciuto  in  favore  della
Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022. 
 
  163. Il Fondo di cui all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 222,25 milioni di euro  per
l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027. 
 
  164. Agli oneri derivanti dai commi da  160  a  163  si  fa  fronte
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e
di cassa, delle missioni e dei programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 2 alla presente legge nonche' mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160. 
 
  165. I commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
 
  166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o
adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione
della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive e sul pagamento di  tali  tributi,  commesse  fino  al  31
ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento  di
una somma pari a euro  200  per  ciascun  periodo  d'imposta  cui  si
riferiscono le violazioni. 
 
  167. Il pagamento della somma di cui al comma 166  e'  eseguito  in
due rate di pari importo da versare,  rispettivamente,  entro  il  31
marzo 2023 e il 31 marzo 2024. 
 
  168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle  irregolarita'
od omissioni. 
 
  169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di  contestazione
o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito  della  procedura  di
collaborazione  volontaria   di   cui   all'articolo   5-quater   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
 
  170. La procedura non puo' essere  esperita  dai  contribuenti  per
l'emersione di attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  costituite  o
detenute fuori del territorio dello Stato. 
 
  171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino  al  31
ottobre 2022, oggetto di un  processo  verbale  di  constatazione,  i
termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. 
 
  172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni  di  cui  al
comma 166 gia' contestate in atti divenuti definitivi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
  173. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 166 a 172. 
 
  174. Con riferimento ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate, le violazioni diverse da  quelle  definibili  ai  sensi  dei
commi da 153 a 159 e da  166  a  173,  riguardanti  le  dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2021  e  a  periodi  d'imposta  precedenti,  possono  essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale
delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre  all'imposta  e
agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi  del
primo periodo puo' essere effettuato in otto rate trimestrali di pari
importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle
rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il  30
giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e  il  31  marzo  di  ciascun
anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per  cento  annuo.
La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a  178
e'  consentita  sempreche'  le  violazioni  non  siano   state   gia'
contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o  della  prima
rata, con atto di liquidazione, di accertamento  o  di  recupero,  di
contestazione  e  di  irrogazione   delle   sanzioni,   comprese   le
comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
  175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona
con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata  entro  il
31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il
mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate  successive
alla prima entro  il  termine  di  pagamento  della  rata  successiva
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a
ruolo degli importi ancora dovuti,  nonche'  della  sanzione  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e  degli  interessi
nella misura prevista all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data
del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la  cartella  di  pagamento  deve
essere notificata, a pena di decadenza,  entro  il  31  dicembre  del
terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 
 
  176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai  contribuenti
per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite  o
detenute fuori del territorio dello Stato. 
 
  177. Restano validi i ravvedimenti gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e non si da' luogo a rimborso. 
 
  178. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono essere definite le modalita' di attuazione dei commi da 174 a
177. 
 
  179. Con riferimento ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi  a  processi
verbali di constatazione redatti  ai  sensi  dell'articolo  24  della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del  31  marzo
2023, nonche' relativi ad avvisi  di  accertamento  e  ad  avvisi  di
rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora  impugnabili  alla
data di entrata in vigore della presente legge e a quelli  notificati
successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al  comma
5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo  3  del  citato  decreto
legislativo  n.  218  del  1997  si  applicano  nella  misura  di  un
diciottesimo del minimo previsto dalla  legge.  Le  disposizioni  del
primo periodo si  applicano  anche  agli  atti  di  accertamento  con
adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  notificati  entro  il  31  marzo
2023. 
 
  180. Gli avvisi di accertamento e gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di  entrata
in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle
entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono  definibili  in
acquiescenza ai sensi dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la  riduzione
ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. 
 
  181. Le disposizioni di cui al comma 180 si  applicano  anche  agli
atti di recupero non impugnati e  ancora  impugnabili  alla  data  di
entrata di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  a  quelli
notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente,  entro  il  31
marzo 2023, con il  pagamento  delle  sanzioni  nella  misura  di  un
diciottesimo delle sanzioni irrogate  e  degli  interessi  applicati,
entro il termine per presentare il ricorso. 
 
  182. Le somme dovute ai sensi dei commi  179,  180  e  181  possono
essere  versate  anche  ratealmente  in  un  massimo  di  venti  rate
trimestrali  di  pari  importo  entro  l'ultimo  giorno  di   ciascun
trimestre successivo  al  pagamento  della  prima  rata.  Sulle  rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso  legale.  E'
esclusa  la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.  218,
non derogate. 
 
  183. Sono esclusi dalla definizione  gli  atti  emessi  nell'ambito
della procedura di  collaborazione  volontaria  di  cui  all'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
 
  184. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia  delle
entrate  sono  adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione dei commi da 179 a 183. 
 
  185. Le eventuali maggiori entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 179 a 184, accertate sulla base del  monitoraggio  periodico
effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale  di
cui al comma 130. 
 
  186. Le controversie attribuite alla  giurisdizione  tributaria  in
cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del  giudizio,  compreso
quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito  di  rinvio,
alla data di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto  introduttivo
del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con
il pagamento di un importo pari  al  valore  della  controversia.  Il
valore  della  controversia  e'  stabilito  ai  sensi  del  comma   2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
  187. In caso di ricorso  pendente  iscritto  nel  primo  grado,  la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90  per  cento
del valore della controversia. 
 
  188. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  186,  in  caso  di
soccombenza della competente  Agenzia  fiscale  nell'ultima  o  unica
pronuncia giurisdizionale  non  cautelare  depositata  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  le  controversie  possono
essere definite con il pagamento: 
 
    a) del 40 per cento del valore  della  controversia  in  caso  di
soccombenza nella pronuncia di primo grado; 
 
    b) del 15 per cento del valore  della  controversia  in  caso  di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 
 
  189. In caso di accoglimento parziale del  ricorso  o  comunque  di
soccombenza ripartita tra il contribuente  e  la  competente  Agenzia
fiscale, l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e  delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla  parte  di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura  ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma 188, per  la  parte  di  atto
annullata. 
 
  190. Le controversie tributarie  pendenti  innanzi  alla  Corte  di
cassazione, per  le  quali  la  competente  Agenzia  fiscale  risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio,  possono  essere
definite con il pagamento di un importo  pari  al  5  per  cento  del
valore della controversia. 
 
  191. Le controversie  relative  esclusivamente  alle  sanzioni  non
collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del  15
per cento del valore della controversia in caso di soccombenza  della
competente   Agenzia   fiscale   nell'ultima   o   unica    pronuncia
giurisdizionale  non  cautelare,  sul  merito  o  sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di  entrata
in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40  per  cento
negli altri casi. In caso  di  controversia  relativa  esclusivamente
alle sanzioni  collegate  ai  tributi  cui  si  riferiscono,  per  la
definizione non  e'  dovuto  alcun  importo  relativo  alle  sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche  con
modalita' diverse dalla presente definizione agevolata. 
 
  192. La definizione agevolata si applica alle controversie  in  cui
il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte  entro
la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla
data della presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  186  il
processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
 
  193. Sono  escluse  dalla  definizione  agevolata  le  controversie
concernenti anche solo in parte: 
 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre   2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione; 
 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
 
  194. La definizione agevolata si perfeziona  con  la  presentazione
della domanda di cui al comma 195 e con il  pagamento  degli  importi
dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno  2023;  nel
caso in cui gli importi dovuti superano  mille  euro  e'  ammesso  il
pagamento rateale, con applicazione,  in  quanto  compatibili,  delle
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,
n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo,  con
decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il
30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre  e  il  31  marzo  di
ciascun anno. Sulle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli
interessi legali calcolati dalla  data  del  versamento  della  prima
rata. E' esclusa  la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Nel  caso  di  versamento
rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la  presentazione
della domanda di cui al comma 195 e con il  pagamento  degli  importi
dovuti con il versamento della prima rata entro il  termine  previsto
del 30 giugno 2023. Qualora non  ci  siano  importi  da  versare,  la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 
 
  195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma  e'
presentata una  distinta  domanda  di  definizione  agevolata  esente
dall'imposta di bollo  ed  effettuato  un  distinto  versamento.  Per
controversia autonoma si  intende  quella  relativa  a  ciascun  atto
impugnato. 
 
  196. Dagli importi dovuti ai fini della  definizione  agevolata  si
scomputano quelli gia' versati a  qualsiasi  titolo  in  pendenza  di
giudizio. La definizione non da'  comunque  luogo  alla  restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle  eventuali  pronunce  giurisdizionali  non
passate in giudicato anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  197. Le controversie definibili non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo
e' sospeso fino al  10  luglio  2023  ed  entro  la  stessa  data  il
contribuente   ha   l'onere   di    depositare,    presso    l'organo
giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia,  copia  della
domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o  della
prima rata. 
 
  198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso  di
deposito ai sensi del comma 197,  secondo  periodo,  il  processo  e'
dichiarato estinto con decreto del presidente  della  sezione  o  con
ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata  la  data  della
decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che  le
ha anticipate. 
 
  199. Per le controversie definibili sono sospesi per  nove  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per  la  proposizione  del
controricorso in cassazione che scadono tra la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge e il 31 luglio 2023. 
 
  200. L'eventuale diniego della definizione  agevolata  deve  essere
notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalita' previste  per  la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro
sessanta giorni dalla notificazione del medesimo  dinanzi  all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia.  Nel  caso  in
cui la definizione della controversia e' richiesta  in  pendenza  del
termine per  impugnare,  la  pronuncia  giurisdizionale  puo'  essere
impugnata dal contribuente unitamente al  diniego  della  definizione
entro sessanta giorni dalla notifica  di  quest'ultimo  ovvero  dalla
controparte nel medesimo termine.