Art. 14. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
         alimentare e delle foreste e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, per l'anno  finanziario  2023,  in  conformita'  all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 13). 
 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, per  l'anno  finanziario
2023,  le  variazioni  compensative  di  bilancio,  in   termini   di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione
delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale
della pesca e dell'acquacoltura. 
 
  3. Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste  e'  autorizzato,  per  l'anno  finanziario  2023,   a
provvedere  con  propri  decreti,  previo   assenso   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, al riparto del fondo per il  funzionamento  del
Comitato   tecnico    faunistico-venatorio    nazionale,    per    la
partecipazione italiana al Consiglio internazionale  della  caccia  e
della  conservazione  della  selvaggina  e  per  la  dotazione  delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute,  di  cui  all'articolo
24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra  i  competenti
capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo  le  percentuali
indicate all'articolo 24, comma 2, della  citata  legge  n.  157  del
1992. 
 
  4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste, le variazioni compensative  di  bilancio,
in termini di competenza e di cassa, occorrenti per  l'attuazione  di
quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione  e  riorganizzazione
di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2023,  tra  i
pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  le
somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa,  nel
capitolo 7810 « Somme da  ripartire  per  assicurare  la  continuita'
degli  interventi  pubblici  nel  settore  agricolo  e  forestale  »,
istituito nel  programma  «  Politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare,  della  pesca,  dell'ippica  e   mezzi   tecnici   di
produzione », nell'ambito della  missione  «  Agricoltura,  politiche
agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione,  destinato
alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999,  n.  499,  recante
razionalizzazione   degli   interventi    nei    settori    agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato  da  amministrazioni  ed
enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese
per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro  e
di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo  4  della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  70,
nonche'  di  progetti  di  cooperazione   internazionale   ai   sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e  dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.