Art. 4. 
 
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in  Italy
                      e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle imprese e del made in Italy, per  l'anno  finanziario
2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
 
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato, allo stato di previsione del Ministero  delle  imprese  e  del
made  in  Italy,  ai  fini  di  cui  al  medesimo  articolo   1   del
decreto-legge n. 410 del 1993, convertito  dalla  legge  n.  513  del
1993. 
 
  3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci
« Entrate da  recuperi  e  rimborsi  di  spese  »,  «  Altre  entrate
extratributarie » e « Entrate da rimborso di  anticipazioni  e  altri
crediti  finanziari  dello  Stato  »  dello   stato   di   previsione
dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza
e di cassa, con decreti del Ragioniere generale  dello  Stato,  negli
appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di  previsione
del Ministero delle imprese e del made in Italy,  relativi  al  Fondo
per la competitivita' e lo  sviluppo  e  al  Fondo  rotativo  per  la
crescita sostenibile.