IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge n. 36 del 2022 che disciplina la «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo cui, a decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il portale del reclutamento; le disposizioni del medesimo comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto, in particolare, l'art. 30, comma 1-quater, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter dello stesso decreto. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale; Visto, in particolare, l'art. 35-ter del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di «Portale unico del reclutamento», cosi' come introdotto dall'art. 2 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che al comma 4 prevede che il Portale e' esteso a regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e in particolare l'art. 14-bis, comma 2, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo cui la nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 65, comma 2, secondo cui, tra l'altro, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica» cosi' come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 2022 di riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio onorevole Renato Brunetta e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 acquisita nella seduta del 14 settembre 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 1. Al fine di garantire modalita' di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le regioni e gli enti locali, per le attivita' di cui art. 2, ricorrono all'utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito «Portale», disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione. 2. Le istruzioni operative per l'accesso al portale e per l'utilizzo delle relative funzionalita' saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022. 3. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente gia' in uso. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo.