Art. 3 Modalita' di accesso e di utilizzo del portale del reclutamento 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le regioni e egli enti locali nominano uno o piu' «Responsabile unico» del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di firma digitale che operera' secondo quanto previsto dal successivo comma 2. 2. Le regioni e gli enti locali accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi: l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o piu' «Responsabile unico» (di seguito, per brevita', R.U.); l'autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.; la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in cui e' indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l'apposito modulo firmato digitalmente; la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione; il rappresentante legale dell'amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all'autorizzazione/diniego cliccando l'apposito link; ai fini dell'autorizzazione/diniego e' necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma digitale; il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri puo' visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.; al termine, il portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all'amministrazione, l'esito del processo di autorizzazione. 3. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni operative di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le regioni e egli enti locali nell'utilizzo del portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.