Art. 2 
 
               Regime transitorio ed entrata in vigore 
 
  1. Il testo unico, composto dalle disposizioni  normative  e  dagli
allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023. 
  2. Per le domande relative alla  ricostruzione  privata  presentate
successivamente alla data di entrata in vigore  del  testo  unico  si
applicano le disposizioni  presenti  e  non  quelle  contenute  nelle
ordinanze  commissariali  previgenti,  di  cui  all'elenco  contenuto
nell'allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate  dal
testo unico, di cui al  successivo  comma  3,  nonche'  le  ordinanze
speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per  le  disposizioni  in
deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del  decreto-legge  n.  77  del
2020, come convertito nella legge n. 120  del  2020,  per  quanto  di
competenza territoriale. 
  3. Le ordinanze  richiamate,  che  restano  in  vigore  anche  dopo
l'approvazione del presente testo unico, sono le seguenti: 
    ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni; 
    ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni; 
    ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020; 
    ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modificazioni ed
integrazioni. 
  4. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato  il  decreto
di  concessione  del  contributo,  restano  validi  gli  atti   e   i
provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti
nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti
alla data di rilascio del contributo. 
  5. Ai procedimenti relativi alle domande  presentate  anteriormente
alla data di entrata in vigore del testo unico continua ad applicarsi
la disciplina prevista  dalle  ordinanze  vigenti  al  momento  della
presentazione della domanda. 
  6. Per le domande pendenti, di cui al comma 5, e' comunque  ammessa
la facolta',  su  istanza  dell'avente  titolo,  di  ripresentare  la
domanda ai sensi del testo unico. 
  7. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data  di
entrata in vigore di cui al precedente comma 1 prevedono disposizioni
sulla base della tecnica della novellazione  delle  norme  del  testo
unico.