Art. 2 Regime transitorio ed entrata in vigore 1. Il testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023. 2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all'elenco contenuto nell'allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal testo unico, di cui al successivo comma 3, nonche' le ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale. 3. Le ordinanze richiamate, che restano in vigore anche dopo l'approvazione del presente testo unico, sono le seguenti: ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modificazioni ed integrazioni; allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020; ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del contributo. 5. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al momento della presentazione della domanda. 6. Per le domande pendenti, di cui al comma 5, e' comunque ammessa la facolta', su istanza dell'avente titolo, di ripresentare la domanda ai sensi del testo unico. 7. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore di cui al precedente comma 1 prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del testo unico.