Art. 3 
 
                         Requisiti generali 
 
  1. L'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  di  stazione  di
prova ATP e' rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 8  del  presente
decreto, al titolare dell'impresa in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione
europea stabilito in Italia oppure  cittadinanza  di  uno  Stato  non
appartenente all' Unione europea,  con  cui  sia  operante  specifica
condizione di reciprocita'; 
    b) conseguimento della maggiore eta'; 
    c) non aver riportato condanne per  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro  la
fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,   l'industria   e   il
commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575,  624,  628,
629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per  il  delitto
di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge
15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto  non  colposo
per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo  che  non
sia   intervenuta   sentenza   definitiva   di   riabilitazione.   Le
disposizioni del periodo precedente si applicano anche  nel  caso  di
applicazione dei benefici di cui all'art. 444 del codice di procedura
penale; 
    d)  non  essere  stato  sottoposto  a  misure  amministrative  di
sicurezza personali o a misure di prevenzione; 
    e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito
ovvero  non  avere  in  corso  procedimento  per   dichiarazione   di
fallimento; 
    f)  disponibilita'  di  locali,  strumentazione  ed  attrezzatura
idonei, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto; 
  2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di  cui  al  comma  1  e'
rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: 
    a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; 
    b)  dai  soci  accomandatari,  quando  trattasi  di  societa'  in
accomandita semplice o in accomandita per azioni; 
    c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'. 
  3. Nel caso di societa', il requisito di cui alle  lettere  f)  del
comma 1 deve essere posseduto dalla societa'. 
  4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1: 
    a) il titolare dell'impresa deve comprovare di avere in  organico
o di  potersi  avvalere  di  un  responsabile  tecnico  titolare  dei
requisiti di cui all'art. 6; 
    b) l'impresa deve essere in possesso di certificazione, in  corso
di validita', rilasciata dall'organismo nazionale di accreditamento -
Accredia, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.