Art. 3 Requisiti generali 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di stazione di prova ATP e' rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente decreto, al titolare dell'impresa in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione europea stabilito in Italia oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all' Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita'; b) conseguimento della maggiore eta'; c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche nel caso di applicazione dei benefici di cui all'art. 444 del codice di procedura penale; d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; f) disponibilita' di locali, strumentazione ed attrezzatura idonei, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto; 2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'. 3. Nel caso di societa', il requisito di cui alle lettere f) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'. 4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1: a) il titolare dell'impresa deve comprovare di avere in organico o di potersi avvalere di un responsabile tecnico titolare dei requisiti di cui all'art. 6; b) l'impresa deve essere in possesso di certificazione, in corso di validita', rilasciata dall'organismo nazionale di accreditamento - Accredia, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.