Art. 12 Richiesta di modifica di un disciplinare di produzione 1. Hanno titolo a presentare richiesta di modifica di un disciplinare di produzione afferente il SQNZ le regioni o un soggetto che rappresenti un numero di operatori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 30% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione nell'ultimo triennio. 2. Alla richiesta di modifica si applica mutatis mutandis la procedura di cui all'art. 5.