Art. 12 
 
                        Richiesta di modifica 
                  di un disciplinare di produzione 
 
  1.  Hanno  titolo  a  presentare  richiesta  di  modifica   di   un
disciplinare di produzione afferente il SQNZ le regioni o un soggetto
che rappresenti un  numero  di  operatori  immessi  nel  sistema  dei
controlli  che  rappresentino  almeno   il   30%   della   produzione
controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno  al  30%
delle imprese coinvolte nella produzione nell'ultimo triennio. 
  2. Alla richiesta  di  modifica  si  applica  mutatis  mutandis  la
procedura di cui all'art. 5.