Art. 14 
 
                  Valorizzazione dei prodotti SQNZ 
 
  1. Il Ministero e le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano promuovono l'utilizzo e il consumo dei prodotti  ottenuti  in
conformita' al SQNZ. 
  2. L'utilizzo di prodotti ottenuti in conformita'  al  SQNZ,  nella
loro prerogativa di prodotti  di  qualita',  puo'  costituire  titolo
preferenziale nell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di
forniture  di  prodotti  alimentari   destinati   alla   ristorazione
collettiva.