Art. 14 Valorizzazione dei prodotti SQNZ 1. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'utilizzo e il consumo dei prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ. 2. L'utilizzo di prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ, nella loro prerogativa di prodotti di qualita', puo' costituire titolo preferenziale nell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva.