Art. 18 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'organo  di  controllo  per  la
registrazione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2023. 
 
  Roma, 16 dicembre 2022 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 144