Art. 5 
 
                     Proposta di riconoscimento 
               dei disciplinari di produzione del SQNZ 
 
  1. Sono legittimati a  presentare  al  Ministero  la  richiesta  di
riconoscimento di  un  disciplinare  di  produzione  le  regioni,  le
organizzazioni dei produttori, le associazioni di  organizzazione  di
produttori, le organizzazioni interprofessionali, le associazioni  di
produttori agricoli, i consorzi tra imprese agricole, le  cooperative
agricole ed il consorzio di cui al successivo art. 13. 
  2. Il soggetto  richiedente,  ad  esclusione  delle  regioni,  deve
dimostrare di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale,
espresso  in  quantita'  o  in  valore,  del  prodotto  oggetto   del
disciplinare,  riferita  all'anno  solare  precedente  a  quello   di
presentazione della domanda di riconoscimento. 
  3. Al fine di assicurare che il SQNZ risponda a  reali  sbocchi  di
mercato  attuali   e   prevedibili,   il   soggetto   proponente   il
riconoscimento di un disciplinare  di  produzione  deve  produrre  la
documentazione atta a dimostrare che il disciplinare stesso  risponde
agli sbocchi di mercato dal punto di vista della  domanda  e/o  della
distribuzione. 
  4. Al  fine  di  riconoscere  il  disciplinare  di  produzione,  e'
convocata la  Commissione  SQNZ,  di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
di richiesta di riconoscimento di un disciplinare afferente al SQNZ e
formula il relativo parere entro  trenta  giorni  la  data  di  prima
convocazione. 
  5.  Qualora  la  Commissione  SQNZ  esprima  parere  favorevole  al
disciplinare di produzione proposto, lo stesso e' pubblicato, a  cura
del Ministero, nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
affinche' tutti i soggetti interessati possano  prenderne  visione  e
presentare,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione,   eventuali
legittime opposizioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,
in mancanza di opposizioni, la Commissione SQNZ  esprime  il  proprio
parere definitivo a seguito del quale il Ministero avvia la procedura
d'informazione alla Commissione europea prevista  dall'art.  5  della
direttiva 2015/1535/UE. 
  6. Qualora  dovessero  emergere  osservazioni  sulla  richiesta  di
riconoscimento del disciplinare di  produzione,  dovessero  pervenire
opposizioni da parte dei soggetti interessati  e  raccomandazioni  da
parte degli uffici competenti della Commissione europea, e' convocata
entro trenta giorni la Commissione SQNZ con il  compito  di  valutare
quanto rilevato o pervenuto. In tale caso  possono  partecipare  alle
riunioni i  proponenti  il  disciplinare  e  i  soggetti  oppositori.
Sentite le parti e valutate le eventuali osservazioni o  opposizioni,
la Commissione decide e comunica  per  iscritto  l'esito  alle  parti
interessate. 
  7.  In  caso  di   valutazione   sfavorevole,   la   richiesta   di
riconoscimento del disciplinare di produzione viene archiviata. 
  8. In caso di valutazione favorevole del Ministero il  disciplinare
di produzione SQNZ e' adottato, con decreto  del  direttore  generale
per la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito internet del Ministero. 
  9.  Al  fine  di  favorire  la  semplificazione   ed   evitare   la
duplicazione di oneri  relativamente  ai  controlli  da  parte  delle
autorita'/organismi  di  controllo,  qualora  taluni   controlli   si
sovrappongono con quelli previsti da altri disciplinari  riconosciuti
dal Ministero ed afferenti anche a diversi sistemi di qualita' e/o di
etichettatura volontaria, tali controlli possono essere utilizzati se
in linea con il piano dei controlli redatto per  il  disciplinare  di
produzione in questione. 
  10. Gli operatori, di  cui  all'art.  2  lettera  g)  del  presente
decreto, per favorire la gestione del SQNZ, possono costituirsi in un
consorzio riconosciuto dal Ministero con un  apposito  decreto,  come
previsto all'art. 13 del presente decreto. 
  11.  L'adesione  all'SQNZ  costituisce  titolo  per  gli  operatori
interessati per l'accesso alle provvidenze previste all'art.  77  del
regolamento (UE) 2021/2115. 
  12. Alle richieste di modifica dei disciplinari di produzione  SQNZ
si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente
articolo.