Art. 5 Proposta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del SQNZ 1. Sono legittimati a presentare al Ministero la richiesta di riconoscimento di un disciplinare di produzione le regioni, le organizzazioni dei produttori, le associazioni di organizzazione di produttori, le organizzazioni interprofessionali, le associazioni di produttori agricoli, i consorzi tra imprese agricole, le cooperative agricole ed il consorzio di cui al successivo art. 13. 2. Il soggetto richiedente, ad esclusione delle regioni, deve dimostrare di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale, espresso in quantita' o in valore, del prodotto oggetto del disciplinare, riferita all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di riconoscimento. 3. Al fine di assicurare che il SQNZ risponda a reali sbocchi di mercato attuali e prevedibili, il soggetto proponente il riconoscimento di un disciplinare di produzione deve produrre la documentazione atta a dimostrare che il disciplinare stesso risponde agli sbocchi di mercato dal punto di vista della domanda e/o della distribuzione. 4. Al fine di riconoscere il disciplinare di produzione, e' convocata la Commissione SQNZ, di cui all'art. 4 del presente decreto, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione di richiesta di riconoscimento di un disciplinare afferente al SQNZ e formula il relativo parere entro trenta giorni la data di prima convocazione. 5. Qualora la Commissione SQNZ esprima parere favorevole al disciplinare di produzione proposto, lo stesso e' pubblicato, a cura del Ministero, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione, eventuali legittime opposizioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di opposizioni, la Commissione SQNZ esprime il proprio parere definitivo a seguito del quale il Ministero avvia la procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE. 6. Qualora dovessero emergere osservazioni sulla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione, dovessero pervenire opposizioni da parte dei soggetti interessati e raccomandazioni da parte degli uffici competenti della Commissione europea, e' convocata entro trenta giorni la Commissione SQNZ con il compito di valutare quanto rilevato o pervenuto. In tale caso possono partecipare alle riunioni i proponenti il disciplinare e i soggetti oppositori. Sentite le parti e valutate le eventuali osservazioni o opposizioni, la Commissione decide e comunica per iscritto l'esito alle parti interessate. 7. In caso di valutazione sfavorevole, la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione viene archiviata. 8. In caso di valutazione favorevole del Ministero il disciplinare di produzione SQNZ e' adottato, con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. 9. Al fine di favorire la semplificazione ed evitare la duplicazione di oneri relativamente ai controlli da parte delle autorita'/organismi di controllo, qualora taluni controlli si sovrappongono con quelli previsti da altri disciplinari riconosciuti dal Ministero ed afferenti anche a diversi sistemi di qualita' e/o di etichettatura volontaria, tali controlli possono essere utilizzati se in linea con il piano dei controlli redatto per il disciplinare di produzione in questione. 10. Gli operatori, di cui all'art. 2 lettera g) del presente decreto, per favorire la gestione del SQNZ, possono costituirsi in un consorzio riconosciuto dal Ministero con un apposito decreto, come previsto all'art. 13 del presente decreto. 11. L'adesione all'SQNZ costituisce titolo per gli operatori interessati per l'accesso alle provvidenze previste all'art. 77 del regolamento (UE) 2021/2115. 12. Alle richieste di modifica dei disciplinari di produzione SQNZ si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente articolo.