Art. 6 
 
            Piano di controllo tipo e Piano di controllo 
 
  1. Il rispetto dei requisiti di processo e/o di prodotto  contenute
nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi  del  precedente
art. 5 e' verificato da uno o piu' autorita'/organismi  di  controllo
sulla base del piano di controllo. 
  2. Il piano di controllo  e'  redatto  dall'autorita'/organismo  di
controllo  sulla  base  del  piano  di  controllo  tipo,  di  cui  al
successivo comma, e la sua conformita' e' verificata dal Ministero. 
  3. Il piano di controllo tipo e' predisposto dal Ministero e, sulla
base delle specifiche di processo e/o prodotto di  ogni  disciplinare
di produzione, indica gli elementi minimi essenziali per la  verifica
dei requisiti caratterizzanti il disciplinare medesimo. 
  4. Al fine di elaborare il piano di controllo tipo e di valutare la
conformita' di ogni singolo piano di controllo al relativo  piano  di
controllo tipo, il Ministero si avvale di  una  apposita  Commissione
interna, formata da rappresentanti dei Dipartimenti  DPQAI  e  ICQRF,
nominata con successivo decreto interdipartimentale.