Art. 6 Piano di controllo tipo e Piano di controllo 1. Il rispetto dei requisiti di processo e/o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 5 e' verificato da uno o piu' autorita'/organismi di controllo sulla base del piano di controllo. 2. Il piano di controllo e' redatto dall'autorita'/organismo di controllo sulla base del piano di controllo tipo, di cui al successivo comma, e la sua conformita' e' verificata dal Ministero. 3. Il piano di controllo tipo e' predisposto dal Ministero e, sulla base delle specifiche di processo e/o prodotto di ogni disciplinare di produzione, indica gli elementi minimi essenziali per la verifica dei requisiti caratterizzanti il disciplinare medesimo. 4. Al fine di elaborare il piano di controllo tipo e di valutare la conformita' di ogni singolo piano di controllo al relativo piano di controllo tipo, il Ministero si avvale di una apposita Commissione interna, formata da rappresentanti dei Dipartimenti DPQAI e ICQRF, nominata con successivo decreto interdipartimentale.