Art. 9 Elenco dei disciplinari e degli operatori aderenti ad un disciplinare di produzione SQNZ 1. E' istituito presso il Ministero l'elenco dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ cui possono aderire tutti gli operatori legittimamente interessati. 2. E' istituito presso il Ministero l'elenco pubblico degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione afferente il SQNZ, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione. 3. L'elenco, di cui al comma 2, e' redatto sulla base di elenchi aggiornati forniti dalle autorita'/organismi di controllo secondo le modalita' che saranno individuate dal Ministero con apposita circolare. 4. Gli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pubblicati sul sito internet del Ministero.