Art. 9 
 
              Elenco dei disciplinari e degli operatori 
           aderenti ad un disciplinare di produzione SQNZ 
 
  1. E' istituito presso il Ministero l'elenco  dei  disciplinari  di
produzione afferenti il SQNZ cui possono aderire tutti gli  operatori
legittimamente interessati. 
  2.  E'  istituito  presso  il  Ministero  l'elenco  pubblico  degli
operatori che rispettano un disciplinare di produzione  afferente  il
SQNZ, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione. 
  3. L'elenco, di cui al comma 2, e' redatto sulla  base  di  elenchi
aggiornati forniti dalle autorita'/organismi di controllo secondo  le
modalita'  che  saranno  individuate  dal  Ministero   con   apposita
circolare. 
  4. Gli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pubblicati sul
sito internet del Ministero.