Art. 4 Funzioni del comitato di indirizzo 1. Il comitato di indirizzo esercita le seguenti funzioni: a) definisce l'orientamento strategico e le priorita' di investimento del Fondo; b) delibera, su proposta del gestore del Fondo, in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e sulla base dell'orientamento strategico e delle priorita' di investimento di cui alla lettera a) del presente articolo, il Piano delle attivita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto interventi, nonche' le successive modifiche ed integrazioni; c) definisce le modalita' e i criteri di deliberazione degli interventi, ivi inclusi i criteri di rendicontabilita' delle operazioni al cui finanziamento gli stessi sono destinati relativi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte; d) individua gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, rilevanti per l'operativita' del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interventi; e) determina, ove previsto dal decreto interventi, l'applicazione di eventuali condizioni finanziarie concessionali alle distinte tipologie di intervento del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; f) adotta la metodologia di determinazione della remunerazione delle garanzie rilasciate dal Fondo in conformita' con quanto previsto dal decreto interventi e del decreto garanzia del gestore e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; g) su proposta del gestore del Fondo, adotta criteri e metodologie di valutazione per individuare la somma da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9, comma 11, del decreto interventi e di cui al decreto garanzia del gestore in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo; h) individua eventuali ulteriori destinazioni dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi.