Art. 6 
 
                 Composizione del comitato direttivo 
 
  1. Il comitato direttivo e'  composto  da  tre  rappresentanti  del
MiTE, di cui uno con funzioni di presidente,  da  due  rappresentanti
del MEF e da due rappresentanti del MAECI, designati dalle rispettive
amministrazioni.  Ciascuna  amministrazione  designa,  altresi',   un
membro supplente per ogni rappresentante. 
  2. Il comitato direttivo ed i membri supplenti  sono  nominati  con
decreto del Ministro della transizione ecologica. 
  3. Ogni rappresentante dura in carica  tre  anni  e  l'incarico  e'
rinnovabile. 
  4. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi  causa,  di  uno
dei componenti del comitato direttivo di cui al comma 1, lo stesso e'
sostituito dal rispettivo supplente, il quale resta in carica per  la
durata residua del comitato direttivo.