Art. 6 Composizione del comitato direttivo 1. Il comitato direttivo e' composto da tre rappresentanti del MiTE, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del MEF e da due rappresentanti del MAECI, designati dalle rispettive amministrazioni. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un membro supplente per ogni rappresentante. 2. Il comitato direttivo ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. 3. Ogni rappresentante dura in carica tre anni e l'incarico e' rinnovabile. 4. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di uno dei componenti del comitato direttivo di cui al comma 1, lo stesso e' sostituito dal rispettivo supplente, il quale resta in carica per la durata residua del comitato direttivo.