Art. 7 Funzioni del comitato direttivo 1. Il comitato direttivo esercita le seguenti funzioni: a) delibera le disposizioni operative di cui all'art. 11, comma 3, del decreto interventi, nonche' le successive modifiche ed integrazioni; b) delibera, sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del presente decreto e in conformita' alla disciplina rilevante, i singoli interventi e le relative condizioni, sulla base di una proposta del gestore del fondo contenente le condizioni finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo intervento; c) delibera l'ammissione degli interventi di CDP alla garanzia del gestore, nonche' l'eventuale remunerazione della stessa ai sensi del decreto garanzia del gestore; d) delibera, su richiesta del gestore del fondo in ordine alle modifiche, sospensioni, revoche, rifiuti, rimborsi anticipati e transazioni in relazione ai singoli interventi e alle garanzie del gestore, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, nel decreto interventi e nel decreto garanzia del gestore, nonche' nelle disposizioni operative; e) individua organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi di investimento ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del decreto interventi, tenuto conto dei criteri e delle condizioni di investimento di cui agli articoli 2 e 5 del medesimo decreto; f) definisce la somma percentuale dell'importo garantito dal Fondo da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9, commi 11 e 12, del decreto interventi e di cui al decreto garanzia del gestore; g) delibera, sulla base di una proposta del gestore del Fondo, i contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi, determinandone di volta in volta la destinazione; h) individua i soggetti terzi a cui il gestore del Fondo puo' affidare le attivita' di assistenza tecnica di cui all'art. 10 del decreto interventi ed i relativi fondi a queste destinate; i) delibera la costituzione della sezione speciale del Fondo e delle sottosezioni di cui all'art. 13 del decreto interventi e definisce i criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse integrative di cui al predetto articolo; j) delibera, su proposta del presidente, le attivita' ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi; k) esamina il rendiconto annuale presentato dal gestore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, e che include altresi' la situazione delle disponibilita', degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo alla data del 31 dicembre precedente; l) monitora gli impieghi del Fondo sulla base di aggiornamenti periodici fomiti dal gestore, e adotta, anche su proposta del gestore, eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilita' finanziaria del Fondo stesso; m) riceve un rendiconto annuale sulle spese per l'attivita' di gestione del Fondo in conformita' con la convenzione; n) viene informato dell'avvio di procedure di recupero crediti, nonche' di azioni giudiziali o stragiudiziali in relazione ai singoli interventi, nonche' sull'accettazione di eventuali accordi transattivi.