Art. 7 
 
                   Funzioni del comitato direttivo 
 
  1. Il comitato direttivo esercita le seguenti funzioni: 
    a) delibera le disposizioni operative di cui all'art.  11,  comma
3,  del  decreto  interventi,  nonche'  le  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    b) delibera, sulla base dei criteri di cui all'art. 4,  comma  1,
lettera c) del presente decreto  e  in  conformita'  alla  disciplina
rilevante, i singoli interventi e le relative condizioni, sulla  base
di una proposta  del  gestore  del  fondo  contenente  le  condizioni
finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo intervento; 
    c) delibera l'ammissione degli interventi di  CDP  alla  garanzia
del gestore, nonche' l'eventuale remunerazione della stessa ai  sensi
del decreto garanzia del gestore; 
    d) delibera, su richiesta del gestore del fondo  in  ordine  alle
modifiche,  sospensioni,  revoche,  rifiuti,  rimborsi  anticipati  e
transazioni in relazione ai singoli interventi e  alle  garanzie  del
gestore, ai sensi di quanto previsto,  rispettivamente,  nel  decreto
interventi  e  nel  decreto  garanzia  del  gestore,  nonche'   nelle
disposizioni operative; 
    e) individua organismi di investimento collettivo del risparmio o
schemi di investimento ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art.
4, comma 1, del decreto interventi, tenuto conto dei criteri e  delle
condizioni di investimento di cui agli articoli 2 e  5  del  medesimo
decreto; 
    f) definisce la  somma  percentuale  dell'importo  garantito  dal
Fondo da accantonare nel fondo di accantonamento di cui  all'art.  9,
commi 11 e 12, del decreto interventi e di cui  al  decreto  garanzia
del gestore; 
    g) delibera, sulla base di una proposta del gestore del Fondo,  i
contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi,
determinandone di volta in volta la destinazione; 
    h) individua i soggetti terzi a cui il  gestore  del  Fondo  puo'
affidare le attivita' di assistenza tecnica di cui  all'art.  10  del
decreto interventi ed i relativi fondi a queste destinate; 
    i) delibera la costituzione della sezione speciale  del  Fondo  e
delle sottosezioni di  cui  all'art.  13  del  decreto  interventi  e
definisce i  criteri  e  le  condizioni  di  utilizzo  delle  risorse
integrative di cui al predetto articolo; 
    j) delibera, su proposta del presidente, le attivita' ispettive e
di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi; 
    k) esamina il rendiconto annuale presentato dal gestore entro  il
15 febbraio dell'anno  successivo  a  quello  di  competenza,  e  che
include altresi' la situazione delle disponibilita', degli impegni  e
delle insolvenze a  carico  del  Fondo  alla  data  del  31  dicembre
precedente; 
    l) monitora gli impieghi del Fondo sulla  base  di  aggiornamenti
periodici fomiti  dal  gestore,  e  adotta,  anche  su  proposta  del
gestore, eventuali misure  correttive  necessarie  ad  assicurare  la
sostenibilita' finanziaria del Fondo stesso; 
    m) riceve un rendiconto annuale sulle spese  per  l'attivita'  di
gestione del Fondo in conformita' con la convenzione; 
    n) viene informato dell'avvio di procedure di  recupero  crediti,
nonche' di azioni giudiziali o stragiudiziali in relazione ai singoli
interventi,   nonche'   sull'accettazione   di   eventuali    accordi
transattivi.