Art. 10 
 
               Disposizioni finanziarie e monitoraggio 
 
  l. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1-bis, comma  11,  della
legge 14 novembre 2000, n. 338, su apposito capitolo di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca,
sono annualmente  trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.  1778
«Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso  la  Banca
d'Italia, allo scopo di consentire  la  regolazione  contabile  delle
compensazioni effettuate attraverso il modello F24. 
  2.  Ai  fini  dell'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  della
corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   e   l'Agenzia   delle   entrate
concordano, entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e  di  interscambio
dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati
in compensazione ai sensi dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241 e alle variazioni eventualmente intervenute degli
importi del credito d'imposta a seguito di revoca o rideterminazione,
anche in relazione agli adempimenti previsti dal PNRR.