Art. 10 Disposizioni finanziarie e monitoraggio l. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, sono annualmente trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24. 2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Ministero dell'universita' e della ricerca e l'Agenzia delle entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta a seguito di revoca o rideterminazione, anche in relazione agli adempimenti previsti dal PNRR.