Art. 11 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  l. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente decreto si provvede nei limiti annui  di  spesa  autorizzata
dal comma 11 dell'art. 1-bis della legge 14 novembre  2000,  n.  338,
come modificato dall'art. 25, comma l, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla  legge  17  novembre
2022, n. 175, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.