Art. 11 Risorse finanziarie l. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto si provvede nei limiti annui di spesa autorizzata dal comma 11 dell'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dall'art. 25, comma l, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.