Art. 6 
 
                              Controlli 
 
  l. Il Ministero dell'universita' e della ricerca  esegue  controlli
anche a campione, al fine di accertare il rispetto degli obblighi  da
parte dei  soggetti  beneficiari  in  relazione  alla  sana  gestione
finanziaria degli  interventi,  nonche'  di  individuare  i  casi  di
indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. 
  2. In caso di accertata indebita fruizione,  anche  conseguente  al
verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 7, comma l, il
Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge. 
  3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero dell'universita' e della ricerca, che previe verifiche  per
quanto di competenza, provvede al recupero. 
  4. Ai fini dei controlli di cui  al  presente  articolo,  l'Agenzia
delle entrate trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca
l'elenco dei  soggetti  che  hanno  utilizzato  in  compensazione  il
credito d''imposta, con i relativi importi. 
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applicano le disposizioni in materia di  liquidazione,  accertamento,
riscossione e contenzioso e in materia di imposte sui redditi.