Art. 6 Controlli l. Il Ministero dell'universita' e della ricerca esegue controlli anche a campione, al fine di accertare il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari in relazione alla sana gestione finanziaria degli interventi, nonche' di individuare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. 2. In caso di accertata indebita fruizione, anche conseguente al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 7, comma l, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero dell'universita' e della ricerca, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 4. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d''imposta, con i relativi importi. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso e in materia di imposte sui redditi.