Art. 11 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono stanziate dall'art.  25,
comma  4-duodecies,  del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  risorse
finanziarie nel limite massimo di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2022 
 
                                        Il Ministro della salute      
                                               Schillaci              
 
  Il Vice Ministro dell'economia                                      
       e delle finanze                                                
            Leo                                                       

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 265