Art. 11 Risorse finanziarie disponibili 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono stanziate dall'art. 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 162 del 2019, risorse finanziarie nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2022 Il Ministro della salute Schillaci Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Leo Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 265