Art. 3 
 
                          Costi agevolabili 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25, comma  4-duodecies,  del
decreto-legge n. 162 del 2019, e' soggetto ad agevolazione  il  costo
salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 dai policlinici  di  cui
all'art. 2 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale,  che
deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attivita' clinica
e di ricerca sanitaria. 
  2. Per costo salariale si intende l'importo  totale  effettivamente
sostenuto dall'ente in relazione  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato stipulati  con  i  lavoratori  di  cui  al  comma  1  e
comprende la  retribuzione  lorda  e  i  contributi  previdenziali  e
assistenziali obbligatori. 
  3. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che  gli  enti
di  cui  all'art.  2  si  avvalgono  di  personale  assunto  a  tempo
indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del  personale
in servizio in ciascun periodo di imposta in relazione  al  quale  il
contributo e' attribuito. 
  4. Ai fini del comma 3 per personale in servizio si intende sia  il
personale  dipendente  sia  il  personale  universitario  che  svolge
attivita' assistenziali e di ricerca, anche in forza  di  convenzioni
tra universita', ospedali e regione.