Art. 5 Procedura di richiesta dell'agevolazione 1. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati presentano un'apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale: www.salute.gov.it 2. Le modalita' per la presentazione delle istanze per l'ammissione all'agevolazione di cui al comma 1 sono dettagliate in un successivo avviso che sara' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. 3. Il Ministero della salute, ricevute le istanze, procede alla ripartizione proporzionale dei contributi richiesti sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare dei costi ammissibili indicati da ciascun beneficiario. 4. Il Ministero della salute provvede a formare l'elenco dei soggetti ammessi al contributo, con il relativo importo spettante a ciascuno, e, previa trasmissione dell'elenco all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' concordate ai sensi del successivo art. 8, comunica agli interessati il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione.