Art. 5 
 
              Procedura di richiesta dell'agevolazione 
 
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   contributo,   i   soggetti
interessati presentano un'apposita istanza al Ministero della salute,
esclusivamente  per   via   telematica,   attraverso   la   procedura
informatica    resa    disponibile    sul     sito     istituzionale:
www.salute.gov.it 
  2. Le modalita' per la presentazione delle istanze per l'ammissione
all'agevolazione di cui al comma 1 sono dettagliate in un  successivo
avviso che sara' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero
della salute. 
  3. Il Ministero della salute, ricevute  le  istanze,  procede  alla
ripartizione proporzionale dei contributi richiesti  sulla  base  del
rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare  dei
costi ammissibili indicati da ciascun beneficiario. 
  4. Il Ministero  della  salute  provvede  a  formare  l'elenco  dei
soggetti ammessi al contributo, con il relativo importo  spettante  a
ciascuno,  e,  previa  trasmissione  dell'elenco  all'Agenzia   delle
entrate secondo le modalita' concordate ai sensi del successivo  art.
8, comunica agli interessati  il  riconoscimento  ovvero  il  diniego
dell'agevolazione.