Art. 6 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi  dieci  giorni
dalla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5,  comma
4 del presente decreto. 
  2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della salute, pena
lo scarto dell'operazione di versamento. 
  3. Al credito di imposta non si applicano i limiti di cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  4. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  deve  essere
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta  nel  corso  del  quale  lo  stesso  e'  concesso  e  nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di  imposta  successivi
fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. 
  5. Le risorse finanziarie di cui all'art.  11  sono  versate  sulla
contabilita' speciale n. 1778, rubricata  «Agenzia  delle  entrate  -
Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle  compensazioni
effettuate ai sensi del presente decreto.