Art. 6 Modalita' di fruizione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 4 del presente decreto. 2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della salute, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. Al credito di imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso e' concesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. 5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 11 sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.