Art. 8 Trasmissione di dati 1. Il Ministero della salute trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco degli enti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del contributo concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco degli enti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.