Art. 8 
 
                        Trasmissione di dati 
 
  1. Il Ministero della salute trasmette all'Agenzia  delle  entrate,
con modalita' telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  degli  enti
ammessi  a  fruire  dell'agevolazione  e  l'importo  del   contributo
concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, con
modalita' telematiche e secondo termini definiti  d'intesa,  l'elenco
degli  enti  che  hanno  utilizzato  in  compensazione   il   credito
d'imposta, con i relativi importi.