Art. 9 Controlli 1. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, nonche' sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione. 2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, la stessa ne da' comunicazione al Ministero della salute, il quale previe verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2 dell'art. 10.