Art. 9 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli
e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al  rischio  e
all'entita' del beneficio e  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese, nonche' sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione. 
  2.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'indebita fruizione, totale o
parziale,  dell'agevolazione,  la  stessa  ne  da'  comunicazione  al
Ministero della salute, il  quale  previe  verifiche  per  quanto  di
competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del  comma
2 dell'art. 10.