Art. 3 Agevolazione concedibile 1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, e' concesso, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, in misura pari al 15 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente Ad blue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio delle attivita' indicate all'art. 2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 final e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditivita'. 3. I contributi di cui al presente decreto si cumulano con quelli di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50/2022. L'ammontare complessivo massimo del credito d'imposta concedibile alla singola impresa, in conformita' a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 final, come emendata dalla comunicazione C/2022/5342, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 280 del 21 luglio 2022 (2022/C 280/01), e' determinato in euro 500.000,00.