Art. 3 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
e' concesso, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art.  1,  in
misura pari al 15 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022,  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente
Ad blue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto  utilizzati
per l'esercizio  delle  attivita'  indicate  all'art.  2,  comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto. 
  2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi  entro  e
non oltre il termine previsto dalla comunicazione  della  Commissione
C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 final e  compatibili  con  il  mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera  b),  del  TFUE,
per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle
imprese  e  garantire  che  le  perturbazioni,  causate  dalla  crisi
economica a seguito dell'aggressione della Russia  contro  l'Ucraina,
non ne compromettano la redditivita'. 
  3. I contributi di cui al presente decreto si cumulano  con  quelli
di  cui  all'art.  3  del  decreto-legge  n.   50/2022.   L'ammontare
complessivo massimo del credito d'imposta  concedibile  alla  singola
impresa, in conformita' a quanto previsto dalla  comunicazione  della
Commissione C (2022) 1890 del 23  marzo  2022  final,  come  emendata
dalla comunicazione C/2022/5342, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea C 280 del 21  luglio  2022  (2022/C  280/01),  e'
determinato in euro 500.000,00.