Art. 4 
 
             Procedura di concessione dell'agevolazione 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
e'  incaricato  della  predisposizione  degli  atti   necessari   per
l'individuazione dei  soggetti  beneficiari  della  presente  misura,
della determinazione  dell'agevolazione  concedibile,  nonche'  della
approvazione degli atti  necessari  al  riconoscimento  del  relativo
credito d'imposta. 
  2. Con successivo decreto direttoriale  a  cura  del  MIMS  saranno
determinati termini e modalita' per la presentazione delle istanze da
parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza e' presentata per  il
tramite di apposita piattaforma informatica che consente di  inserire
i  dati  necessari  alla  determinazione  del  credito   concedibile:
identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture  di  acquisto
del componente Ad blue, somme  spese  dall'impresa,  indicazione  dei
veicoli per i quali il componente e' stato acquistato. 
  3. La piattaforma informatica e'  implementata  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli che acquisisce i dati. 
  4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con
le risorse gia' previste  a  legislazione  vigente,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica. 
  5.  Con  il  medesimo  decreto  direttoriale  saranno  definite  le
modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il  rispetto  dei
requisiti  previsti  dal  precedente  art.   2   e   la   conseguente
determinazione dell'agevolazione massima concedibile  secondo  quanto
previsto dal comma 1 dell'art. 3. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvede altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9  del
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante  la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre  2012,
n. 234, e successive modifiche e integrazioni. 
  7. All'esito degli adempimenti di cui al  precedente  comma  6,  il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede
ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie  ed
a trasmettere i relativi  dati  all'Agenzia  delle  entrate,  secondo
quanto previsto dal successivo art. 6. 
  8. Il credito  d'imposta  riconosciuto  alle  imprese  beneficiarie
dell'agevolazione avviene, in ogni caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1,  secondo  l'ordine  di  arrivo  delle
richieste nei limiti delle medesime risorse.