Art. 7 Verifiche e controlli 1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi. e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede, in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 4. Le attivita' previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente.