Art. 7 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti  gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei
contributi. e di procedere, in via di autotutela, con la  revoca  del
relativo provvedimento di accoglimento  e  disporre  in  ordine  alla
restituzione all'entrata del  bilancio  dello  Stato  del  contributo
concesso,  anche  quando  si  accerti  il   cumulo   comportante   il
superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche  effettuate
emergano  gravi  irregolarita'  in   relazione   alle   dichiarazioni
sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
procede, in forza dell'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  25  marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73,  al  recupero  del  credito  di  imposta,  indebitamente
utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  che,
previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 
  4. Le attivita' previste nel presente provvedimento sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia'  previste
a legislazione vigente.