Art. 4 Procedura di concessione dell'agevolazione 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incaricato della predisposizione degli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell'agevolazione concedibile, nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta. 2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinati termini e modalita' per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il GNL e' stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final. 3. La piattaforma informatica e' implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati. 4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente determinazione dell'agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni. 7. All'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. 8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.