Art. 4 
 
             Procedura di concessione dell'agevolazione 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  incaricato
della predisposizione degli atti necessari per  l'individuazione  dei
soggetti beneficiari  della  presente  misura,  della  determinazione
dell'agevolazione concedibile, nonche' della approvazione degli  atti
necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta. 
  2. Con successivo decreto direttoriale a cura del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  saranno  determinati   termini   e
modalita' per la presentazione delle istanze da parte  delle  imprese
di autotrasporto. L'istanza e' presentata per il tramite di  apposita
piattaforma informatica che consente di  inserire  i  dati  necessari
alla  determinazione   del   credito   concedibile:   identificazione
dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di  gas  naturale
liquefatto, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli  per  i
quali  il  GNL  e'   stato   acquistato,   coerentemente   alla   TCF
Comunicazione C (2022)7945 final. 
  3. La piattaforma informatica e'  implementata  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli che acquisisce i dati. 
  4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con
le risorse gia' previste  a  legislazione  vigente,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica. 
  5.  Con  il  medesimo  decreto  direttoriale  saranno  definite  le
modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il  rispetto  dei
requisiti  previsti  dal  precedente  art.   2   e   la   conseguente
determinazione dell'agevolazione massima concedibile  secondo  quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 3. 
  6. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai
sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e
successive modifiche e integrazioni. 
  7. All'esito degli adempimenti di cui al  precedente  comma  6,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad  approvare
il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere
i relativi dati all'Agenzia delle entrate,  secondo  quanto  previsto
dal successivo art. 6. 
  8. Il credito  d'imposta  riconosciuto  alle  imprese  beneficiarie
dell'agevolazione avviene, in ogni caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 2,  secondo  l'ordine  di  arrivo  delle
richieste, nei limiti delle medesime risorse.