Art. 5 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il  modello  F24  unicamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento  decorsi  dieci  giorni
dalla trasmissione dei dati di cui  all'art.  6,  comma  1.  L'elenco
delle  imprese  ammesse  a  contributo,  prima   della   trasmissione
all'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui al successivo  art.
6, sara' approvato con uno o piu' decreti dirigenziali  che  verranno
pubblicati  nel  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente. 
  2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione
non  deve   eccedere   l'importo   concesso   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, pena  lo  scarto  dell'operazione  di
versamento. 
  3. Non si applicano i limiti di cui all'art.  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono
trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio».