Art. 6 
 
                        Trasmissione di dati 
 
  1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette
all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche   definite
d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e
l'importo del credito d'imposta concesso.  Con  le  stesse  modalita'
sono comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali,
dei crediti d'imposta concessi. 
  2.  L'Agenzia  delle   entrate   trasmette   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,   con   modalita'
telematiche e  secondo  termini  definiti  d'intesa,  l'elenco  delle
imprese che hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta,
con i relativi importi.