Art. 7 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e
le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di
procedere,  in  via  di  autotutela,  con  la  revoca  del   relativo
provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla  restituzione
all'entrata del bilancio dello Stato del contributo  concesso,  anche
quando si accerti il cumulo  comportante  il  superamento  del  costo
sostenuto  o  in  esito  alle  verifiche  effettuate  emergano  gravi
irregolarita' in relazione alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte
dai soggetti beneficiari. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  procede  in
forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge. 
  3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe  verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero. 
  4. Le attivita' previste nel presente provvedimento sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori  oneri
per la finanza pubblica con le risorse gia' previste  a  legislazione
vigente.