Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1,  le  imprese
che  siano  in  possesso  del  «codice  attivita'  ATECO   01.49.20»,
rilasciato a mezzo visura delle Camere di commercio o di  ogni  altro
codice  adottato  secondo  le  disposizioni  normative  regionali  in
materia, previsti per individuare  gli  allevamenti  di  animali  con
finalita' di ricavarne pelliccia, da riportare nelle allegate tabella
A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e che
sono nello specifico: 
    a) le imprese di allevamento di animali da pelliccia che  abbiano
avuto animali abbattuti a seguito dell'ordinanza del Ministero  della
salute del 21 novembre 2020 o che detengono animali ancora in vita  e
che, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021,  n.
234,  disponessero  del  codice  identificativo   attivo   rilasciato
dall'ASL territorialmente competente. 
    b)  le  imprese  di  allevamento  di  animali  da  pelliccia  che
dispongono   di   un   codice   attivita'   «operativo»   e   abbiano
effettivamente  esercitato  l'attivita'  allevatoriale,  sulla   base
dell'ultimo  registro  di  stalla  ovvero  di   ogni   documentazione
ufficiale disponibile, con detenzione di animali da pelliccia  almeno
in un periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre  2021,
ovvero entro i tre anni precedenti, e che versano nella condizione di
non detenere comunque in allevamento animali appartenenti alle specie
oggetto del provvedimento, come opportunamente evidenziato da verbale
ispettivo redatto dai servizi veterinari territorialmente competenti,
nonostante abbiano presentato in precedenza all'Autorita'  sanitaria,
richiesta scritta di possibile accasamento negli  anni  2020,  ovvero
nel 2021. 
  2. I beneficiari  di  cui  al  precedente  comma  1  devono  essere
comunque  titolari  di   valide   autorizzazioni   rilasciate   dalla
competente autorita' sanitaria  veterinaria  e  possedere  strutture,
impianti e gabbie conformi alla vigente normativa, con un  minimo  di
cento posti gabbia per femmina fattrice.