Art. 2 Beneficiari 1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1, le imprese che siano in possesso del «codice attivita' ATECO 01.49.20», rilasciato a mezzo visura delle Camere di commercio o di ogni altro codice adottato secondo le disposizioni normative regionali in materia, previsti per individuare gli allevamenti di animali con finalita' di ricavarne pelliccia, da riportare nelle allegate tabella A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e che sono nello specifico: a) le imprese di allevamento di animali da pelliccia che abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 o che detengono animali ancora in vita e che, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disponessero del codice identificativo attivo rilasciato dall'ASL territorialmente competente. b) le imprese di allevamento di animali da pelliccia che dispongono di un codice attivita' «operativo» e abbiano effettivamente esercitato l'attivita' allevatoriale, sulla base dell'ultimo registro di stalla ovvero di ogni documentazione ufficiale disponibile, con detenzione di animali da pelliccia almeno in un periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, ovvero entro i tre anni precedenti, e che versano nella condizione di non detenere comunque in allevamento animali appartenenti alle specie oggetto del provvedimento, come opportunamente evidenziato da verbale ispettivo redatto dai servizi veterinari territorialmente competenti, nonostante abbiano presentato in precedenza all'Autorita' sanitaria, richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020, ovvero nel 2021. 2. I beneficiari di cui al precedente comma 1 devono essere comunque titolari di valide autorizzazioni rilasciate dalla competente autorita' sanitaria veterinaria e possedere strutture, impianti e gabbie conformi alla vigente normativa, con un minimo di cento posti gabbia per femmina fattrice.