Art. 4 Cessione, detenzione e sterilizzazione degli animali 1. In attuazione del comma 984, art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i beneficiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto detengono animali da pelliccia sono tenuti a cederli ad associazioni animaliste riconosciute di cui al successivo punto 2, previa sterilizzazione presso strutture autorizzate, in base a disposizioni che saranno emanate con successivo decreto da parte dell'amministrazione proponente, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto stabilira' i requisiti strutturali e gestionali che le associazioni di cui al punto 2 dovranno garantire per essere ritenute idonee alla ricezione degli animali, le modalita' e le tempistiche per le richieste di adozione, le modalita' di attuazione degli interventi di sterilizzazione e prevedera' infine la possibilita' di sottoporre alla soppressione gli animali che non possano essere accolti presso le suddette associazioni e che i proprietari non decidano di continuare a mantenere a proprie spese. Nel periodo che intercorre tra la data di vigenza del presente decreto e l'effettivo trasferimento degli animali presso le associazioni animaliste autorizzate, qualora si ravvisasse da parte dell'autorita' competente un rischio di compromissione delle condizioni di benessere, potra' essere consentita la soppressione degli animali. 2. Per «associazioni animaliste riconosciute» si intendono le associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale o regionale, aventi tra le proprie finalita' la tutela degli animali, iscritte nell'elenco di enti ed associazioni riconosciuti per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca, tenuto presso la direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ovvero ogni altra organizzazione autorizzata dal medesimo dicastero. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono e mantengono un registro delle strutture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. In attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della Commissione del 12 maggio 2021 come prorogata dalla decisione di esecuzione UE 2022/460 del 4 marzo 2022, nelle strutture autorizzate e registrate ai sensi del comma 3 del presente articolo l'azienda sanitaria locale, effettua una sorveglianza per SARS-Cov-2 nei visoni presenti secondo le modalita' previste rispettivamente: a) all'allegato II nelle strutture con piu' di cinquecento visoni riproduttori; b) all'allegato III, nelle strutture con meno di cinquecento visoni riproduttori. 5. Gli animali appartenenti alle specie incluse nell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 possono essere ceduti unicamente a strutture in possesso dell'idoneita' prevista dall'art. 6, comma 6, lettere a) e b), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, o della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; gli esemplari delle specie incluse nella lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al regolamento n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 possono essere ceduti unicamente a strutture in possesso del permesso o dell'autorizzazione previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230».