Art. 4 
 
        Cessione, detenzione e sterilizzazione degli animali 
 
  1. In attuazione del comma 984, art.  1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, i beneficiari che alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto detengono animali da pelliccia sono tenuti a cederli
ad associazioni animaliste riconosciute di cui al successivo punto 2,
previa  sterilizzazione  presso  strutture  autorizzate,  in  base  a
disposizioni che saranno emanate  con  successivo  decreto  da  parte
dell'amministrazione  proponente,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  il  Ministero  della
salute, le regioni e le  province  autonome,  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  medesimo  decreto
stabilira' i requisiti strutturali e gestionali che  le  associazioni
di cui al punto 2 dovranno garantire per essere ritenute idonee  alla
ricezione degli  animali,  le  modalita'  e  le  tempistiche  per  le
richieste di adozione, le modalita' di attuazione degli interventi di
sterilizzazione e prevedera' infine  la  possibilita'  di  sottoporre
alla soppressione gli animali che non possano essere  accolti  presso
le  suddette  associazioni  e  che  i  proprietari  non  decidano  di
continuare a mantenere a proprie spese. Nel  periodo  che  intercorre
tra  la  data  di  vigenza  del  presente   decreto   e   l'effettivo
trasferimento  degli  animali  presso  le   associazioni   animaliste
autorizzate, qualora si ravvisasse da parte dell'autorita' competente
un rischio di compromissione delle condizioni  di  benessere,  potra'
essere consentita la soppressione degli animali. 
  2. Per  «associazioni  animaliste  riconosciute»  si  intendono  le
associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale o regionale,
aventi tra le proprie finalita' la  tutela  degli  animali,  iscritte
nell'elenco di enti ed associazioni  riconosciuti  per  l'affidamento
degli animali oggetto  di  provvedimento  di  sequestro  o  confisca,
tenuto presso la direzione  generale  della  sanita'  animale  e  dei
farmaci veterinari del Ministero  della  salute,  ovvero  ogni  altra
organizzazione autorizzata dal medesimo dicastero. 
  3.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
istituiscono e mantengono un registro delle strutture di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo. 
  4. In attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/788  della
Commissione del 12 maggio 2021  come  prorogata  dalla  decisione  di
esecuzione UE 2022/460 del 4 marzo 2022, nelle strutture  autorizzate
e registrate ai sensi del comma 3  del  presente  articolo  l'azienda
sanitaria locale, effettua una sorveglianza per SARS-Cov-2 nei visoni
presenti secondo le modalita' previste rispettivamente: 
    a) all'allegato II nelle strutture con piu' di cinquecento visoni
riproduttori; 
    b) all'allegato III, nelle  strutture  con  meno  di  cinquecento
visoni riproduttori. 
  5. Gli animali appartenenti alle specie incluse nell'allegato A del
decreto del Ministro dell'ambiente  19  aprile  1996  possono  essere
ceduti unicamente a strutture  in  possesso  dell'idoneita'  prevista
dall'art. 6, comma 6, lettere a) e b), della legge 7  febbraio  1992,
n. 150, o della licenza di giardino  zoologico  di  cui  all'art.  4,
comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; gli  esemplari
delle specie incluse nella  lista  di  specie  esotiche  invasive  di
rilevanza unionale di cui al regolamento n. 1143/2014 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre  2014  possono  essere  ceduti
unicamente a strutture in possesso del permesso o dell'autorizzazione
previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230».