Art. 3 
 
                   Accesso alle risorse del Fondo 
 
  1. I soggetti tenuti all'applicazione del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di  cui  all'art.  26,
commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti  di
cui al comma 12 del medesimo art. 26  del  decreto-legge  n.  50  del
2022, in presenza  dei  presupposti  citati  nel  medesimo  articolo,
chiedono l'accesso alle risorse  del  Fondo  con  istanza  presentata
telematicamente alla Direzione generale per  l'edilizia  statale,  le
politiche abitative, la  riqualificazione  urbana  e  gli  interventi
speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024. 
  2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo  e'  inserita  nella
piattaforma       dedicata,       raggiungibile        al        link
https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, e secondo le modalita' ivi indicate. La piattaforma  e'
operativa fino 31 gennaio 2024. 
  3. L'istanza di cui al comma 2 comprende: 
    i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG); 
    il prospetto di  calcolo  del  maggior  importo  dello  stato  di
avanzamento  dei  lavori  rispetto   all'importo   dello   stato   di
avanzamento dei  lavori  determinato  alle  condizioni  contrattuali,
firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del
procedimento; 
    l'entita' delle lavorazioni  effettuate,  con  l'indicazione  del
relativo stato di esecuzione,  contabilizzazione  o  annotazione  nel
libretto delle misure; 
    l'entita'  delle  risorse  finanziarie  disponibili,   ai   sensi
dell'art. 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del
2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato  di  avanzamento
dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo; 
    l'entita' del contributo richiesto; 
    gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei  casi  in  cui  la
stazione  appaltante  non  ne  sia  provvisto,  del  conto   corrente
ordinario,  per  l'effettuazione  del   versamento   del   contributo
riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. 
  4. I soggetti di cui al comma 1  possono  presentare  l'istanza  di
accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali: 
    I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023; 
    II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023; 
    III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; 
    IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.