Art. 2 
 
                Pesature dei criteri di ripartizione 
 
  1. La ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard,  ai
fini della definizione dei fabbisogni  sanitari  regionali  standard,
avviene applicando ai criteri richiamati  nell'art.  1  del  presente
decreto le pesature di seguito indicate: 
    il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra  le  regioni  e'
distribuito sulla base dei  criteri  della  popolazione  residente  e
della  frequenza  dei  consumi  sanitari  per  eta',  applicando   il
procedimento dettato dai commi dal 5 all'11 dell'art. 27 del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
    lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra  le  regioni  e'
distribuito in base al tasso di mortalita' della  popolazione  (<  75
anni); 
    lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra  le  regioni  e'
distribuito in base al dato complessivo risultante  dagli  indicatori
utilizzati  per  definire  particolari  situazioni  territoriali  che
impattano sui bisogni sanitari. 
  2. Nell'ambito degli indicatori utilizzati per definire particolari
situazioni  territoriali  che   impattano   sui   bisogni   sanitari,
all'incidenza della poverta'  relativa  individuale,  al  livello  di
bassa scolarizzazione ed al tasso di disoccupazione della popolazione
e' attribuito il medesimo peso. 
  Il presente decreto viene trasmesso,  per  la  registrazione,  alla
Corte  dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 dicembre 2022 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Schillaci         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 476