Art. 7 Aiuti concedibili e cumulo 1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Soltanto le spese sostenute dopo l'inoltro della domanda di aiuto potranno essere ritenute ammissibili. 2. La misura degli aiuti e' fissata dal provvedimento di attuazione del presente decreto, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto presenti nell'allegato 1 al presente decreto. 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 4. Gli interventi possono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto. 5. Per i Contratti di filiera le agevolazioni sono concedibili nella forma di contributo in conto capitale, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come dettagliato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1, del presente decreto. 6. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli aiuti «de minimis» e con agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, ad eccezione delle agevolazioni del RRF: a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto. 7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera di cui all'art. 11, comma 1 del presente decreto.