Art. 7 
 
                     Aiuti concedibili e cumulo 
 
  1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. Soltanto le spese sostenute  dopo  l'inoltro  della
domanda di aiuto potranno essere ritenute ammissibili. 
  2. La misura degli aiuti e' fissata dal provvedimento di attuazione
del presente decreto, in percentuale delle spese  ammissibili  e  nel
rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di
aiuto presenti nell'allegato 1 al presente decreto. 
  3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA. 
  4. Gli  interventi  possono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 8, comma 1 del presente decreto. 
  5. Per i Contratti di  filiera  le  agevolazioni  sono  concedibili
nella forma di contributo  in  conto  capitale,  tenuto  conto  della
localizzazione, della tipologia  di  interventi  e  della  dimensione
dell'impresa,  come  dettagliato  nelle  tabelle  1,   2,   3   e   4
dell'allegato 1, del presente decreto. 
  6. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli  aiuti  «de  minimis»  e  con
agevolazioni di qualsiasi natura previste  da  altre  norme  statali,
regionali o dell'Unione europea, ad eccezione delle agevolazioni  del
RRF: 
    a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; 
    b) in relazione agli stessi costi  ammissibili,  in  tutto  o  in
parte coincidenti, purche'  tale  cumulo  non  porti  al  superamento
dell'intensita' di  aiuto  stabilita,  per  ciascun  tipo  di  aiuto,
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la sottoscrizione del Contratto di filiera di  cui  all'art.  11,
comma 1 del presente decreto.