Art. 4 Poteri e limiti 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 4. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.