Art. 4 
 
                           Poteri e limiti 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ferme restando le competenze dell'autorita'  giudiziaria,  nelle
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  non  puo'  essere
opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto  professionale  o  quello
bancario. Per il segreto di Stato si applica  quanto  previsto  dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  4. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.