Art. 5 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  l. La Commissione  puo'  acquisire,  anche  in  deroga  al  divieto
stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti
e di documenti relativi a procedimenti e inchieste  in  corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e di documenti relativi a  indagini  e  inchieste  parlamentari.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa. 
  2.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 sono coperti da segreto. 
  3.  Qualora  gli  atti  o   i   documenti   attinenti   all'oggetto
dell'inchiesta siano stati assoggettati  al  vincolo  di  segreto  da
parte delle competenti Commissioni parlamentari  di  inchiesta,  tale
segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 
  4. La Commissione puo' acquisire, da parte  degli  organi  e  degli
uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e  di  documenti
da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti
alle finalita' della presente inchiesta. 
  5.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti,
con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il
decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando
tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere
rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini
preliminari. 
  6. Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  2,  la  Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,  anche
in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie  o  inchieste
in corso.