Art. 7 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. La Commissione  approva,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di
inchiesta, un  regolamento  interno  per  il  proprio  funzionamento.
Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari. 
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le  volte  che
lo ritiene opportuno la Commissione puo' deliberare  di  riunirsi  in
seduta segreta. 
  3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente del Senato. 
  4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute
necessarie di soggetti interni ed esterni  all'amministrazione  dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli  organi
a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno
di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori  di
cui puo' avvalersi la Commissione.