Art. 7 Organizzazione interna 1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. 4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione.