Art. 3 
 
                           Poteri e limiti 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto  delle  indagini  di
sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio  ne'  il
segreto professionale o  quello  bancario,  fatta  eccezione  per  il
segreto tra difensore e parte processuale  nell'ambito  del  mandato.
Per il segreto di Stato si applica  quanto  previsto  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 124. 
  4.  Qualora  gli  atti  o   i   documenti   attinenti   all'oggetto
dell'inchiesta siano stati assoggettati al  vincolo  del  segreto  da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di  inchiesta,  detto
segreto non puo' essere opposto alla Commissione.