Art. 4 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito
dall'art. 329 del  codice  di  procedura  penale,  copie  di  atti  o
documenti  relativi  a  procedimenti  o  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'  giudiziaria  o   altri   organi   inquirenti,   inerenti
all'oggetto   dell'inchiesta.   L'autorita'   giudiziaria    provvede
tempestivamente e puo'  ritardare,  con  decreto  motivato  solo  per
ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti  e
documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo'
essere rinnovato.  Quando  tali  ragioni  vengono  meno,  l'autorita'
giudiziaria provvede senza ritardo a  trasmettere  quanto  richiesto.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di  atti  e  documenti
anche di propria iniziativa. 
  2.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 sono coperti dal segreto. 
  3. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti  dal
segreto i nomi, gli atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.